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Agevolazioni fiscali, i diritti dei lavoratori trasfertisti

 Innanzitutto chiariamo cos’è la trasferta. Trasferta è una parola che definisce contemporaneamente il trasferimento e il soggiorno fuori sede per motivi di lavoro e l’indennità di trasferta, ovvero il rimborso che si ottiene per le spese di viaggio e di soggiorno fuori sede.

La trasferta del lavoratore è frequente in alcuni settori produttivi. Molte aziende, in particolare le imprese edili, mandano i propri dipendenti in trasferta fuori del territorio comunale in cui l’azienda ha la sede operativa. In questo caso, generalmente, il lavoratore ha diritto a dei rimborsi spese e ad una indennità di trasferta.

Rimborsi spese e indennità per il lavoro fuori sede comunale vengono retribuite in busta paga. Il Fisco prevede delle agevolazioni per il reddito di lavoro dipendente. Le cifre ricevute per indennità di trasferta formano l’imponibile fiscale.

In base all’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) comma 5, che disciplina il sistema di tassazione delle trasferte, l’azienda può scegliere tre diversi metodi di rimborso al dipendente: il rimborso forfettario, il rimborso misto ed il rimborso analitico. In base al metodo che sceglie l’azienda, è prevista un’esenzione fiscale minore o maggiore dell’applicazione dell’imposta reddituale su quanto il dipendente ha percepito.

NOTA
Una circolare dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i metodi di rimborso delle spese e dell’indennità di trasferta non si possono cumulare ma si possono alternare tra di loro. Più precisamente, per la stessa trasferta di lavoro, è possibile optare per diversi criteri di rimborso per ogni singola giornata che rientra nel periodo in cui il dipendente svolge le sua mansioni lavorative all’esterno della sede abituale di lavoro, ma sempre per conto della stessa azienda.

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