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Le domande di assegno straordinario “Fondi di sostegno”

L’Inps chiarisce, attraverso il messaggio 20343 del 27 ottobre, il nuovo ruolo dei Fondi di sostegno al reddito di cui all’articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 e l’adeguamento progressivo della pensione di vecchiaia delle lavoratrici, ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

L’Inps precisa che dal momento che il diritto all’assegno straordinario al reddito è subordinato al conseguimento della prestazione pensionistica al momento della cessazione della prestazione straordinaria, il diritto a pensione del lavoratore deve essere verificato al momento dell’accesso all’esodo con riferimento ai requisiti pensionistici in vigore alla data di uscita dal Fondo di sostegno.

In effetti, l’Istituto previdenziale, per le lavoratrici ammesse alla prestazione straordinaria a decorrere dal 1° ottobre 2011, il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina prevista dalla legge 148/2011: il diritto alla pensione di vecchiaia deve essere verificato in funzione della nuova disciplina dettata dall’articolo 1, comma 20, della legge n. 148 del 14 settembre 2011.

Il nuovo disposto anticipa al 2014, in luogo del 2020, il progressivo aumento del requisito anagrafico delle lavoratrici del settore privato per la pensione di vecchiaia e per il trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il sistema contributivo.

Il nostro maggiore istituto previdenziale del settore privato prevede che per i regolamenti dei Fondi di sostegno di settore, istituiti presso l’INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 28 della legge n. 662/1996, non individuano requisiti specifici per l’accesso all’assegno straordinario.

Nel messaggio l’Istituto di riferimento chiarire e ribadisce che resta ferma, ad ogni modo, la disciplina sulle decorrenze iniziali dei trattamenti pensionistici (definite nel gergo finestre e a questo proposito può essere utile consultare il messaggio n. 21171 del 12 agosto 2010).

Si ricorda che queste particolari misure sono volte per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonche’ delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

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