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Inps, la trasferibilità degli iscritti dai Fondi soppressi

L’Inps interviene, e lo fa con il suo messaggio n. 18304 del 26 settembre 2011, in applicazione della circolare n. 97 del 22 luglio 2011: l’iniziativa dell’Inps si è resa necessaria per via delle continue richieste di chiarimento da più parti per via del riconoscimento della propria posizione contributiva versata nel fondo di appartenenza.

In effetti, il maggiore istituto previdenziale chiarisce che con legge n. 322/58 trova applicazione anche nei confronti degli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici ed al Fondo Volo cessati dall’iscrizione ai suddetti fondi entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione. L’Inps ricorda che i criteri che regolano l’accertamento del diritto alla trasferibilità d’ufficio ai sensi della soppressa legge 122/2010, che disciplinavano nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici il trasferimento all’AGO.

In particolare, nella circolare è stato precisato che l’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo n. 562/1996 e l’articolo 28 della legge n. 1450/1956 continuano a trovare applicazione nel caso in cui l’assicurato sia cessato dal servizio senza conseguire – a tale momento – il diritto alle prestazioni in base alla normativa del fondo di appartenenza.

Infatti, il decreto n. 562/1996 stabilisce che nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 28 e dal primo comma dell’art. 29 della legge 31 marzo 1956, n. 293, e in deroga a quanto ivi previsto, la posizione assicurativa è trasferita al Fondo pensioni lavoratori dipendenti in applicazione dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, a domanda degli iscritti al Fondo di cui all’art. 1, comma 1, o dei loro superstiti quando non sia stata già liquidata la pensione a carico del Fondo stesso. E’ abrogato l’art. 29, secondo comma, della legge 31 marzo 1956, n. 293.

L’Inps ricorda che il diritto alla trasferibilità d’ufficio della posizione assicurativa in applicazione della legge n. 322/1958 si configura quando il soggetto non abbia raggiunto né i requisiti anagrafici né quelli contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia o a quella di anzianità della pensione originaria di appartenenza.

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