Apprendistato professionalizzante in Sardegna

 La Sardegna si è aggiudicata il record di velocità in merito all’apprendistato professionalizzante. Il 3 maggio, infatti, l’assessore al lavoro della Regione Sardegna, i rappresentanti delle parti sindacali e datoriali, hanno sottoscritto un accordo che regolamenterà l’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere.

Come noto, l’intesa punta principalmente a disciplinare le modalità per il riconoscimento della qualifica di “mestiere”, l’offerta formativa pubblica e gli standard formativi di certificazione della formazione dei tutor aziendali. Molto soddisfatte le parti firmatarie, che sottolineano come questo possa essere rappresentativo di un primo passo nei confronti dell’applicazione di un processo di crescita di questo importante strumento di lavoro.

Le domande disoccupazione lavoratori sospesi

 Dal 1° aprile 2012, la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi e di disoccupazione ordinaria con requisiti normali per gli apprendisti sospesi deve avvenire esclusivamente in via telematica. Nella circolare n. 68 del 14 maggio 2012 vengono fornite le istruzioni per la presentazione delle domande da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali aziende, consulenti ed enti bilaterali.

La procedura attualmente in uso, “Elenchi Lavoratori Sospesi”, consente, previa identificazione con codice fiscale e PIN attraverso il percorso istituzionale “Servizi on line”-“Per tipologia di utente”, l’acquisizione e la gestione delle dichiarazioni di sospensione da parte degli utenti abilitati all’accesso alla procedura, quali Aziende, consulenti ed Enti bilaterali.

Società tra professionisti rinviate a luglio

 Le società tra professionisti vengono rimesse in frigorifero. La scadenza del 14 maggio in merito all’emanazione del regolamento su tali società è stato infatti, come ci si attendeva, disatteso. Pertanto, occorrerà attendere il mese di luglio per poter finalmente disporre in lettura il regolamento che disciplinerà il funzionamento della società tra professionisti, attualmente in fase di bozza tra i tecnici dei ministeri competenti.

Ma quali i problemi che hanno portato a questo slittamento della data? Stando a quanto trapela dalle indiscrezioni “meglio” informate, i dubbi non dovrebbero riguardare le incompatibilità alla adesione alle Stp, visto e considerato che è stato raggiunto un accordo definitivo sul fatto che i soci di solo capitale possano avere più partecipazioni a più società tra professionisti, mentre i professionisti potranno prender parte a una sola Stp.

La discrezionalità della stazione appaltante

 Il Consiglio di Stato interviene in merito al Durc con sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, in tema di regolarità contributiva nel caso di appalti, ha escluso ogni discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione della gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, richiamando la propria precedente giurisprudenza sul punto, è stato ribadito che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.

Astensione dal lavoro e interdizione obbligatoria, diritti e vincoli

 L’indennità di maternità è un diritto della lavoratrice parasubordinata, ma con dei vincoli: la lavoratrice deve astenersi ”effettivamente” dal lavoro, non deve svolgere cioè nessuna attività lavorativa durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.

È assolutamente vietato, infatti, anche per le lavoratrici parasubordinate, come per le lavoratrici dipendenti, svolgere qualsiasi tipo di lavoro durante il periodo di congedo di maternità e di interdizione anticipata o prorogata.

Si rende noto, per maggiore informazione alle interessate, che esiste l’obbligo di attestare l’astensione dal lavoro nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per la lavoratrice e il committente, nel caso della lavoratrice a progetto, delle lavoratrici coordinate e continuative, delle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali o associante in partecipazione o della libera professionista,

Si ricorda ancora che per le lavoratrici a progetto vale la seguente norma: la sospensione del rapporto di lavoro per l’astensione obbligatoria conferisce alla lavoratrice il diritto alla proroga della durata del rapporto per 180 giorni, a meno che il contratto individuale non contenga migliori disposizioni. Per quanto riguarda il congedo di maternità, il periodo va da due mesi prima della data presunta del parto a 3 mesi dopo il parto, come per le lavoratrici dipendenti.

Requisiti contributivi per il diritto all’indennità di maternità o paternità

 Abbiamo già spiegato che le lavoratrici madri iscritte alla Gestione separata Inps hanno l’obbligo di versare un contributo aggiuntivo per poter accedere all’indennità di maternità.

Torniamo sull’argomento per chiarire che, al momento di presentazione della domanda di indennità, devono risultare accreditati almeno tre mesi di contributi nell’arco dei 12 mesi e prima dei due mesi che precedono la data presunta del parto. Per avere i tre mesi accreditati nei 12 mesi, i contributi versati dalla lavoratrice devono rispecchiare i criteri di accredito dei mesi della Gestione separata, al fine di acquisire altri diritti, ad esempio anche il diritto all’indennità di degenza ospedaliera.

Si ricorda, inoltre, che i contributi versati per l’anno in cui il lavoratore ha percepito gli emolumenti vengono accreditati a decorrere dal mese di gennaio dello stesso anno. Più chiaramente: se la lavoratrice parasubordinata ha effettuato nel 2011 una prestazione per la quale percepisce il compenso nel 2012, il versamento contributivo andrà a coprire l’anno 2012 e non il 2011. Il motivo è semplice: nella Gestione separata si segue il criterio di cassa.

False partite IVA: tutte le nuove regole

 Nelle ultime settimane la disciplina di “presunzione” di rilevazione delle false partite IVA si è arricchita di numerosi particoli che potrebbero essere sfuggiti ai lettori meno attenti. Cerchiamo pertanto di riepilogare, in maniera sintetica, in cosa consiste la “stretta” del governo, finalizzata ad evidenziare le situazioni di sostanziale rapporto di lavoro subordinato, celato da collaborazione autonoma con partita IVA.

Innanzitutto, il governo “presume” che si tratti di co.co.co., quel lavoratore autonomo – pur con partita IVA – che “rispetta” due dei tre seguenti presupposti: collaborazione di durata superiore a 8 mesi in un anno solare; corrispettivi oltre l’80% del fatturato in un anno solare; titolarità di una postazione fissa presso una sede del committente.

Un manuale del Ministero insegna a muoversi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti “sospetti di inquinamento o confinati”, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha colto la necessità, al fine di fornire soluzioni tecniche, organizzative e procedurali per i lavori da realizzare nelle diverse tipologie di ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di realizzare un manuale pratico che, come previsto dall’art.3, comma 3, del D.P.R. n.177/2011, rappresenti i contenuti di una procedura di sicurezza per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, rivolto a quanti operano a vario titolo in tale settore e, soprattutto, a tutte quelle micro e piccole imprese che si occupano di bonifiche e/o manutenzione in ambienti confinati.

Riforma pensioni per i consulenti del lavoro

 E’ praticamente pronta la riforma delle pensioni per i consulenti del lavoro. La commissione che si occupa della procedura di revisione del sistema pensionistico per questa categoria di liberi professionisti ha infatti portato a termine l’intervento di review, da votare da parte dell’assemblea dei delegati nella data del prossimo 28 giugno e, quindi, inviato ai ministeri vigilanti per il via libero definitivo. Se tutto andrà per il verso giusto, la riforma entrerà in vigore con decorrenza 1 gennaio 2013.

Nonostante manchi ben più di un mese all’assemblea, i termini della riforma sono praticamente tutti noti. A variare è fondamentalmente il sistema di calcolo delle prestazioni, che oggi viene determinato in misura fissa. In futuro, invece, si passerà al metodo contributivo, come peraltro suggerito dalla riforma del lavoro del ministro Fornero. L’applicazione del nuovo metodo di calcolo avverrà inoltre nel rispetto delle anzianità maturate, e quindi varrà solamente per il futuro.

L’acconto IMU 2012 e dichiarazione Unico 2013 dell’Inps

 L’Inps, con il messaggio del 4 maggio 2012 n. 7629, pone in evidenza alcune adempimenti da svolgere ai fini degli adempimenti di natura fiscale (acconto IMU e dichiarazione UNICO 2013) relativi agli immobili dell’Istituto. In effetti, a questo riguardo la Soc. IGEI, per procedere ad una attenta e urgente verifica dei dati presenti negli archivi centrali con le reali consistenze a livello locale, ha trasmesso alle sedi regionali le stampe analitiche delle risultanze immobiliari alla data del 20/12/2011.

In particolare, in materia di IMU che sostituisce dal 2012 l’ICI , l’Inps invita le Sedi regionali a verificare la destinazione d’uso dell’immobile (strumentale/da reddito), la rendita e la categoria catastale. A questo riguardo, il nostro Istituto previdenziale vede l’opportunità di effettuare una visura catastale annuale al fine di verificare eventuali variazioni di ufficio fatte dal catasto direttamente o in relazione ai documenti tecnici catastali presentati dall’Istituto.

Il diritto all’indennità di maternità

 Abbiamo già segnalato che, in base al D.M. 12.07.2007, hanno diritto al congedo per maternità, oltre alle lavoratrici dipendenti, anche le lavoratrici iscritte alla gestione separata dell’Inps.

In particolare, quindi, il diritto all’indennità di maternità spetta alle lavoratrici a progetto e alle collaboratrici coordinate e continuative; alle lavoratrici associate in partecipazione; alle libere professioniste iscritte alla gestione separata; alle lavoratrici che svolgono prestazioni occasionali per meno di 30 giorni nell’anno solare e con un compenso inferiore a 5000 euro con lo stesso datore di lavoro; alle lavoratrici comprese nelle categorie “tipiche” di amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica; alle lavoratrici che svolgano “lavoro autonomo occasionale“; ai venditori “porta a porta”.

Possono usufruire del beneficio la madre naturale; la madre che adotta oppure ha in affidamento un minore, a ricorrere dal giorno in cui il minore entra nell’anagrafica della famiglia; il padre nel caso che la madre muore oppure è affetta da grave patologia o abbandona il figlio oppure se il padre ha il bambino in affidamento esclusivo.

Nuovi ricorsi contro i licenziamenti

 Alcuni emendamenti al decreto di riforma del lavoro Fornero stanno ritoccando la disciplina in merito ai ricorsi contro i licenziamenti. Si tratta – come ampiamente sottolineato – di ritocchi prevalentemente “tecnici”, come ad esempio avviene nell’ipotesi della considerazione dei tempi del giudizio.

Un primo emendamento al decreto chiarisce le modalità di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti nel procedimento di tutela urgente contro i licenziamenti. La convocazione potrà avvenire ad esempio con posta elettronica certificata. Successivamente, saranno previsti due termini, di cui uno per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione (non inferiore a 25 giorni prima dell’udienza), il secondo non inferiore a cinque giorni prima dell’udienza per la costituzione del resistente. Allungato il termine di fissazione delle udienze, a 40 giorni.

Le procedure da seguire in caso di sollevamento di persone

 In materia di sicurezza sul lavoro il Ministero del Welfare ha definito e diffuso una nuova procedura tecnica da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste. Infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a seguito dell’emanazione del parere sul concetto di “eccezionalità” di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al D. L.vo n. 81/2008, relativo al sollevamento di persone con attrezzature di lavoro non previste a tal fine, emanato con lettera circolare del 10 febbraio 2011, la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, di cui all’articolo 6 del D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i., ha ritenuto opportuno individuare specifiche procedure operative di sicurezza di tali attrezzature al fine di garantirne la sicurezza nell’uso.

Ricordiamo che il D.Lgs. n. 81/2008 proibisce, come regola generale, l’uso di una macchina per una funzione per la quale non è stata progettata. Tale uso è, però, ammesso “a titolo eccezionale” nei casi previsti dal citato parere della commissione consultiva permanente, a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.

Tutela della maternità per lavoratrici a progetto

 Le donne che lavorano con contratto a progetto, che siano libere professioniste senza cassa o lavoratrici parasubordinate, hanno diritto al congedo e all’indennità di maternità da parte dell’Inps. Naturalmente, per accedere a tali diritti, sono indispensabili precisi requisiti e seguire le modalità richieste. In primis: i requisiti contributivi.

Per quanto riguarda le modalità per presentare la domanda, vediamo in dettaglio quali siano le leggi che le regolano.

La legge tutela la lavoratrice per tutto l’arco temporale compreso fra il periodo della gravidanza e la nascita del bambino e dal primo anno del bambino per otto anni consecutivi. La donna in attesa ha diritto anche al congedo di maternità per cinque mesi, da distribuire nel periodo che precede il parto e in quello che segue il parto, secondo le esigenze. Durante il congedo di maternità la donna ha anche diritto ad una indennità di maternità da parte dell’Inps, in base al D. M. 12 luglio 2007.