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L’acconto IMU 2012 e dichiarazione Unico 2013 dell’Inps

 L’Inps, con il messaggio del 4 maggio 2012 n. 7629, pone in evidenza alcune adempimenti da svolgere ai fini degli adempimenti di natura fiscale (acconto IMU e dichiarazione UNICO 2013) relativi agli immobili dell’Istituto. In effetti, a questo riguardo la Soc. IGEI, per procedere ad una attenta e urgente verifica dei dati presenti negli archivi centrali con le reali consistenze a livello locale, ha trasmesso alle sedi regionali le stampe analitiche delle risultanze immobiliari alla data del 20/12/2011.

In particolare, in materia di IMU che sostituisce dal 2012 l’ICI , l’Inps invita le Sedi regionali a verificare la destinazione d’uso dell’immobile (strumentale/da reddito), la rendita e la categoria catastale. A questo riguardo, il nostro Istituto previdenziale vede l’opportunità di effettuare una visura catastale annuale al fine di verificare eventuali variazioni di ufficio fatte dal catasto direttamente o in relazione ai documenti tecnici catastali presentati dall’Istituto.

Non solo, l’Inps chiede anche di effettuare, nei casi di cessione degli immobili, la denuncia di variazione IMU, utilizzando la relativa modulistica. Copia delle denunce dovrà rimanere agli atti della sede e di ottemperare come prevede il decreto legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge il 22 dicembre 2011 n. 214 all’art. 13, commi 14 ter e 14 quater.

Al contrario, per quanto riguarda i terreni dovrà essere comunicata l’eventuale trasformazione da area fabbricabile a terreno agricolo e viceversa, indicando, in tal caso la data di trasformazione ed il valore commerciale.

In materia di Unico, il nostro ente previdenziale invita le sedi – per gli immobili in fase di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo – regionali a comunicare gli estremi delle rispettive autorizzazioni e delle licenze edilizie, a condizione che gli stessi fabbricati siano, di fatto, inagibili all’uso e, quindi, improduttivi di reddito limitatamente al periodo di validità del provvedimento. Non solo, per gli immobili già in ristrutturazione la sede regionale dovrà verificare se tale condizione sia rimasta invariata anche per il periodo d’imposta 2012.

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