Manager italiani più soddisfatti del privato che del professionale

 I manager italiani, nonostante le difficoltà, sono soddisfatte della propria vita professionale. A sorprendere ancor di più è, tuttavia, l’evidenza che la vita privata possa soddisfare ancora di più della vita professionale stessa, con risultati che vanno così a smentire l’immagine dell’uomo – top manager sempre e solo concentrato sulla propria carriera.

L’indagine condotta da Doxametrics per Manager Italia (su un campione di oltre 1.000 dirigenti in attività) segnala infatti che circa il 62% dei manager avrebbe affermato di essere felice del proprio lavoro, mentre l’83% (21 punti percentuali in più della prima risposta) avrebbe invece affermato di essere complessivamente soddisfatto anche della propria vita privata.

I “vantaggi” del regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Il nuovo regime fiscale agevolato offre diversi vantaggi, fra i quali soprattutto il basso livello di tassazione. Infatti, è prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali, regionale e comunale, nella misura del 5%, anziché del 20% come per l’ex regime dei minimi.

Peraltro, la nuova norma si è posto proprio questo obiettivo: favorire e incentivare la formazione di nuove imprese da parte dei giovani e di quanti hanno perduto il proprio lavoro e non hanno altre prospettive future e anche per sviluppare attività svolte in forma occasionale o precaria. Con la risoluzione n. 52/E del 25 maggio sono stati istituiti appositi codici tributo che vanno indicati nell’F24 per effettuare i relativi versamenti.

Un vantaggio considerevole, definiremmo, in tempi così difficili a livello occupazionale e quindi sotto il profilo economico, in cui vanno valutate bene le opportunità che vengono offerte allo scopo di migliorare e incentivare la ripresa e la crescita. Da considerare poi che, proprio perché la misura dell’imposta sostitutiva è bassa, i ricavi e i compensi percepiti dai “nuovi minimi” non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Ed è un bel risparmio in termini fiscali.

Nuovo regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 Con la circolare n. 17/E del 30 maggio l’Agenzia delle Entrate chiarisce la nuova disciplina di vantaggio mirata a incentivare i giovani e chi non ha più lavoro a mettersi gioco in iniziative imprenditoriali consone alle loro capacità.

Può accedere al regime agevolato introdotto dal Dl 98/2011 anche chi ha svolto nell’anno precedente prestazioni saltuarie che si configurano come redditi diversi. Vediamo di seguito chi può entrare tra inuovi contribuenti minimi e per quanto tempo.

Dal 1° gennaio 2012, possono usufruire del nuovo regime agevolato i contribuenti che avviano una nuova attività imprenditoriale oppure l’esercizio di un’arte o di una nuova professione o anche chi ha iniziato un’attività dopo il 31 dicembre 2007. Da precisare che l’inizio di una nuova attività va considerato proprio da quando ne inizia l’esercizio effettivo, non da quando si apre la partita Iva, più precisamente da quando si può dimostrare l’acquisto di beni strumentali per la rivendita o l’utilizzo per svolgere il proprio lavoro oppure per la prestazione effettiva di servizi. In sintesi per iniziare il lavoro vero e proprio.

Modalità di accesso al regime agevolato per lavoratori ex occasionali e precari

 I contribuenti che hanno i requisiti necessari per accedere al nuovo regime agevolato e che hanno iniziato un’attività dal 1° gennaio 2012 devono darne comunicazione barrando l’apposita casella del modello AA9/11 di dichiarazione di inizio attività.

È in regola chi ha barrato la casella relativa ai “vecchi minimi” nella presentazione della dichiarazione prima che fosse approvato il modello con la casella ad hoc per i “nuovi minimi”. Chi, invece, ha aperto la partita Iva senza fare nessuna comunicazione, può presentare la dichiarazione della variazione dei dati entro 60 giorni dalla comunicazione della circolare dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2007 e dal 1° gennaio 2012 vuole passare al nuovo regime fiscale agevolato, non deve fare nessuna comunicazione, se ha applicato il regime dei minimi fino al 31 dicembre 2011. Chi, invece, applicava il regime ordinario e sono trascorsi i tre anni di permanenza obbligatoria, dovrà comunicare l’opzione per il regime dei “nuovi minimi” mediante il quadro VO da allegare al modello Unico 2013.

Cervelli in fuga all’estero

 Secondo quanto afferma una recente ricerca compiuta dal Centro Studi del Forum nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Cnel, sono circa 10 mila i professionisti italiani che tra il 1997 e il 2010 hanno preferito lasciare i confini natii per andare a trasferirsi all’estero, mettendo le proprie conoscenze e competenze al servizio delle grandi aziende situate in altri Paesi europei.

Veri e propri cervelli in fuga, che lasciano la Penisola alla ricerca di prospettive di lavoro più gratificanti economicamente, e che – con somma beffa delle italiche strutture – finiscono con l’essere apprezzati e valorizzati all’estero. Dei 10 mila professionisti emigrati, la maggior parte sono medici (2.640 ), i quali possono finalmente trovare lo sbocco occupazionale che il servizio sanitario pubblico e privato non sembra in grado di garantire all’interno dei recinti tricolori.

Deroghe alle comunicazioni obbligatorie per le zone colpite dal sisma

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso la Direzione generale per le Politiche dei Servizi per il lavoro, ha emesse la nota ministeriale del 31 maggio 2012 che prevede una deroga alle comunicazioni obbligatorie dovute dai datori di lavoro. Si ricorda che le comunicazioni obbligatorie sono quelle che i datori di lavoro pubblici e privati devono trasmettere in caso di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Non solo, il nuovo sistema telematico sostituisce le vecchie modalità di comunicazione che le aziende inoltravano ai Centri per l’impiego, all’Inps, all’Inail e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali come previsto dalla Legge Finanziaria per il 2007. Con il sistema informatico CO non è più necessario inviare differenti comunicazioni cartacee, basta compilare un unico modello.

Il modello 730 nei vari casi

 Con il modello 730, oltre agli altri vantaggi rispetto al Modello Unico, si ha anche quello di poter effettuare il pagamento in busta del conguaglio a debito dal modello 730-3, mediante il datore di lavoro o dal 730-4 in caso di assistenza del CAF.

È possibile il versamento a rate mediante prelievo in busta paga nel mese di luglio per i dipendenti o di agosto/settembre per i pensionati. Il lavoratore contribuente o il pensionato può scegliere anche il versamento a rate dell’eventuale conguaglio a saldo, indicando il numero nella colonna 7 del rigo F6 del modello 730 del 2012. Se invece si presenta il modello 730 congiunto, si dovrà indicare il dato solo nel modello del dichiarante.

Sulle rate sarà applicato un interesse dello 0,33% mensile, che verrà prelevato ogni mese in busta paga dal sostituto d’imposta insieme alla rata. Se non è possibile il conguaglio nel mese di luglio, secondo il termine stabilito, il sostituto d’imposta datore di lavoro deve suddividere il debito in un numero di rate che sia più vicino a quello scelto dal contribuente.

I rimborsi dei crediti d’imposta, i limiti e i tempi

 Può succedere che le ritenute Irpef da versare non bastino a rimborsare l’intero credito che spetta al lavoratore. In tal caso il sostituto d’imposta datore di lavoro può effettuare i rimborsi dei crediti d’imposta con un importo rapportato all’importo complessivo delle ritenute da effettuare ogni mese all’ammontare dei crediti da rimborsare al lavoratore.

Ma ci sono dei limiti: il datore di lavoro per i rimborsi dei crediti d’imposta non può superare l’anno. Più chiaramente: il datore di lavoro ha la possibilità di erogare i rimborsi dei crediti d’imposta prodotti dalle dichiarazioni dei redditi, sempre in rapporto alle ritenute operate, solo entro l’anno d’imposta, ovvero entro dicembre.

Se il sostituto d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, crea dei crediti d’imposta residui e deve, quindi, certificare le imposte non rimborsate nel modello Cud, consegnato ai lavoratori entro il 28 febbraio dell’anno successivo. In questo modo il lavoratore contribuente potrà far valere i crediti che gli spettano nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè nel modello 730 dell’anno successivo.

Chiarimenti su conguaglio fiscale a credito e a debito dell’Irpef

 Il lavoratore dipendente, o il pensionato, che presenta il modello 730 per la dichiarazione dei redditi ha due possibilità per il conguaglio a credito o a debito dell’aliquota Irpef: recuperare i crediti Irpef nella busta paga di luglio o di agosto/settembre oppure pagare le imposte a saldo e acconto dovute, anche a rate, come indicato nel prospetto di liquidazione. A sua volta, il datore di lavoro o l’Inps devono addebitare o accreditare nei limiti delle ritenute.

Il sostituto d’imposta o il datore di lavoro o l’ente pensionistico di riferimento ha l’obbligo, in base al Decreto Legge n. 164 del 1999, di provvedere ai conguagli fiscali considerando i risultati contabili del modello 730-3 oppure il modello 730-4. Più precisamente: il 730-3, se hanno prestato direttamente assistenza fiscale ai propri dipendenti o pensionati oppure il 730-4, considerando i risultati trasmessi loro dall’Agenzia delle Entrate entro un limite massimo di 10 giorni dal ricevimento delle trasmissioni effettuate dai Caf o dai professionisti abilitati.

Per imposte pagate in eccesso rimborsi in busta paga

 Il lavoratore ha diritto al conguaglio a credito se ha pagato imposte in eccesso: il rimborso viene fatto nelle buste paga dell’anno. Chiarimenti in dettaglio.

La convenienza del modello 730 rispetto al modello Unico per la dichiarazione dei redditi si evidenzia proprio in questi casi, come ad esempio quando il lavoratore, per errore o disattenzione, paga per le imposte più di quanto dovuto. Può infatti recuperare il surplus pagato, che gli viene rimborsato nella busta paga dell’anno, tramite il sostituto d’imposta, il datore di lavoro o l’ente pensionistico di riferimento.

In sintesi, il lavoratore presenta il modello 730 e gli vengono restituite le imposte trattenute mediante crediti accreditati in busta paga nel mese di luglio o di agosto se è un pensionato. La legge, tuttavia, pone dei limiti ai rimborsi fiscali del datore di lavoro. Vediamo come e perché…

I rimborsi fiscali, che vengono richiesti dal modello 730-4 inviato dai Caf e da erogare di seguito ai dipendenti, possono essere accreditati nella busta paga del lavoratore nel rispetto dei limiti delle ritenute Irpef che il sostituto d’imposta ha prelevato dalle buste paga del proprio lavoratore e relative al mese in cui viene effettuato il conguaglio, cioè a luglio.

Novità aperture pompe di benzina

 Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2456/12, pubblicata dalla quinta sezione civile, ha apportato alcune importanti novità circa l’apertura di nuove pompe di benzina, da più parti auspicata al fine di incentivare la concorrenza tra compagnie e distributori, anche nei piccoli centri, contribuendo in tal modo a ridurre il prezzo del carburante al servizio e al self service. Nell’attesa di una ulteriore rivisitazione del settore, cerchiamo di comprendere quali siano le novità previste dalla pronuncia del Consiglio.

La sentenza ha dichiarato che deve oramai ritenersi definitivamente superato il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui le autorizzazioni all’apertura degli impianti di distribuzione di carburanti devono essere rilasciate alla luce dell’intero apparato distributivo locale esistente, nel quale la distanza minima tra le pompe di benzina costituisce un parametro che occorre verificare.

Contributi sanitari integrativi, esentasse e deducibili dal reddito

 I contributi sanitari integrativi rappresentano una convenienza sia per il datore di lavoro che per il lavoratore, in quanto i relativi versamenti non sono soggetti a nessuna forma di tassazione, e anzi possono usufruire di una detrazione fiscale del 19% fino al limite di 3.615,20 euro.

Infatti, i contributi che le aziende versano ai fondi sanitari integrativi del Servizio sanitario nazionale a favore dei propri dipendenti rientrano nella categoria delle spese deducibili fino alla cifra di 3.615,20 euro già menzionata.

Il lavoratore, quindi, ma anche il pensionato, può detrarre i contributi sanitari versati dal proprio reddito imponibile ai fini dell’Irpef, cioè dell’imposta sul reddito. In questo senso abbiamo parlato di convenienza per entrambi i soggetti in causa, per l’azienda e per il lavoratore, al fine di chiarire eventuali indecisioni sul versamento di contributi sanitari integrativi e della relativa agevolazione fiscale.

Chiarimenti sui contributi sanitari deducibili, i requisiti per l’agevolazione fiscale

 Per usufruire dell’agevolazione fiscale, i contributi sanitari integrativi devono essere versati ad una cassa che abbia soltanto finalità assistenziali. E inoltre il versamento dei contributi sanitari alla cassa di assistenza va fatto sulla base di un contratto o di un accordo collettivo oppure di un regolamento aziendale.

Il contributo sanitario risulta versato dal lavoratore, ma viene trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla retribuzione lorda del lavoratore, risultando quale contributo previdenziale in busta paga. Il datore di lavoro consegna poi al lavoratore il modello Cud nel quale deve indicare nell’apposita casella l’importo complessivo dei contributi sanitari versati alla cassa di assistenza. Si precisa che i contributi sanitari non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.