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Il versamento dei contributi previdenziali a seguito di licenziamento dichiarato illegittimo

 La CIDA, ossia Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, ha avanzato richiesta di interpello, n. 12/12, per conoscere il parere della Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero in merito alla sussistenza o meno, in capo al datore di lavoro, dell’obbligo di versamento dei contributi previdenziali in favore di un proprio dipendente, per il periodo intercorrente tra il giorno del licenziamento e quello della reintegrazione nel posto di lavoro disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c.

La Direzione osserva che, al fine di fornire la soluzione alla problematica sollevata, occorre soffermarsi sulla lettura della L. n. 108/1990, che ha novellato la disciplina concernente la materia dei licenziamenti individuali, di cui alle Leggi nn. 604/1966 e n. 300/1970, ancorando gli effetti della declaratoria di illegittimità del licenziamento al numero di dipendenti che risultano occupati presso l’azienda.

La Direzione, a questo proposito, ricorda che l’articolo 8 L. n. 604/1966 prevede per i datori di lavoro aventi un organico aziendale fino a 15 dipendenti la riassunzione del lavoratore, licenziato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero la corresponsione di una indennità parametrata all’ultima retribuzione di fatto, tenendo conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti.

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L’articolo 18 L. n. 300/1970 contempla, invece, la tutela reale, per le aziende con organico superiore a 15 dipendenti. A questo riguardo, il giudice, dichiarata l’illegittimità del licenziamento, ordina la reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, condannando contestualmente il datore al pagamento di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto – e comunque non inferiore a cinque mensilità di retribuzione – dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione.

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La dichiarazione di illegittimità del licenziamento disposta con ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. assicura al lavoratore le medesime tutele conseguenti ad eventuale sentenza con analogo contenuto, emessa in sede di giudizio di merito, sostanziandosi, pertanto, in una anticipazione dei relativi effetti.

In sostanza, si ritiene che a seguito dell’adozione del suddetto provvedimento cautelare di reintegrazione del prestatore nel posto di lavoro, il datore di lavoro risulta tenuto all’adempimento di tutti gli obblighi connessi al rapporto di lavoro, tra i quali, l’obbligazione del versamento delle somme dovute a titolo di contribuzione.

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