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La condotta antisindacale vista dalla Corte di Cassazione

 È proibito sostituire un lavoratore in sciopero anche con un lavoratore in possesso di una qualifica superiore, è questa la posizione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 14157 dello scorso 6 agosto 2012 che si è pronunciata in merito ad una sentenza emessa dal Tribunale di Venezia a carico di una società di Cash and Carry che si era rivolta contro la decisione dello stesso tribunale che aveva condannato la società di attività antisindacale avendo sostituito dei lavoratori in sciopero con altri di mansioni superiori.

Infatti, l’articolo 2103 del codice civile recita che

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta, e l’assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

In base alla sentenza della cassazione si ricorda che, in sé, il comportamento del datore di lavoro non costituisce comportamento antisindacale la sua scelta di sostituire i lavoratori che aderiscono allo sciopero con altri lavoratori (non aderenti allo sciopero o appartenenti a settori non interessati dallo sciopero).

Infatti, lo statuto dei lavoratori deve garantire lo svolgimento dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e tutela contro comportamenti datoriali “diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, nonché il diritto di sciopero”.

Al contrario, il comportamento del datore di lavoro lede, in essenza, la capacità del sindacato di difendere  i diritti dei lavoratori mediante la coalizione solidale, perché fa derivare dallo sciopero conseguenze illegittime per altri dipendenti, dividendo gli interessi dei lavoratori.

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