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Il libro unico del lavoro

 Il libro unico del lavoro sostituisce i vecchi sistemi utilizzati per tracciare, controllare e verificare i rapporti di lavoro di tipo subordinato. Infatti, questo strumenti sostituisce i libri che allora erano obbligati a tenere i datori di lavoro, ovvero i i libri paga e matricola.

Con l’introduzione del libro unico del lavoro si è unificato in un unico registro i diversi adempimenti fino ad allora utilizzati e obbligatori da parte del datore di lavoro che possono dimostrare la presenza di un lavoratore e la sua retribuzione.

Infatti, il libro unico del lavoro equivale al cedolino paga integrato, busta paga, con il dettaglio delle presenze e ne sono obbligati tutti i datori di lavoro privati, con eccezione di quelli domestici.

In base alle disposizioni, è necessario riportare tutti i dati relativi ai rapporti di lavoro subordinato, a quelli di collaborazione(anche a progetto), di associazione in partecipazione con apporto lavorativo.

Ricordiamo che il libro unico è stato istituito dal decreto legislativo n. 112/08 e attuato con il decreto ministeriale del 9 luglio 2008, ed è entrato in vigore dal 18 agosto 2008.

Non solo, il decreto attuativo  individua l’INAIL come unico Ente preposto ad effettuare la vidimazione del Libro Unico ,unificando gli adempimenti anche di altri datori di lavoro che effettuavano la vidimazione presso altri Enti (ossia datori di lavoro agricolo e marittimo). Le disposizioni prevedono che il libro venga tenuto con il sistema della numerazione unica, preventivamente autorizzato dall’INAIL, per i consulenti del lavoro, i servizi e centri di assistenza delle associazione di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa e, infine, società capogruppo, delegate dalle società controllate e collegate, nei gruppi di impresa.

Le informazioni devono essere inviate all’Inail che prevede una richiesta di autorizzazione con elenco dei codici fiscali dei datori di lavoro assistiti e la comunicazione per ogni variazione intervenuta (acquisizione/cessazione), entro 30 giorni dall’evento.

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