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Il giustificato rifiuto di lavorare, dalla Cassazione interessante sentenza

 Il lavoratore può rifiutare la prestazione di lavoro se questa pregiudica la sua salute? È questo il punto su cui la Corte di Cassazione è intervenuta ai primi di novembre attraverso la sentenza  n. 18921 del 5 novembre 2012 sul rifiuto di un lavoratore di svolgere la propria prestazione in presenza di amianto.

Infatti, per la Corte di Cassazione è legittimo il comportamento dei dipendenti che, in presenza di amianto nell’azienda, timbrano il cartellino ma si rifiutano di lavorare.

La Suprema Corte ha ritenuto che

il comportamento dei lavoratori che avevano marcato il cartellino di presenza, ma si erano poi rifiutati di lavorare nelle zone a rischio […] esprimesse una giustificata reazione all’altrui inadempimento ai sensi dell’articolo 1460 del c.c., implicitamente valutando come irrilevante il fatto che, dopo, la timbratura dell’orologio marcatempo, i lavoratori medesimi si fossero trattenuti nelle vicinanze, senza recarsi ai singoli reparti di produzione, ma neppure allontanandosi dall’officina

Per questa ragione,  il datore di lavoro non può, in presenza di un rifiuto dei propri dipendenti a svolgere la prestazione di lavoro a causa di presenza di amianto all’interno dell’azienda, sospendere il pagamento della retribuzione nei loro confronti.

Per la Suprema Corte, e secondo la condivisa giurisprudenza della stessa Corte, la responsabilità dell’imprenditore ex art. 2087 cc non è circoscritta alla violazione di regole di esperienza o di regole tecniche preesistenti visto il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Il concetto deve essere inteso in senso lato, ovvero deve considerarsi destinata a punire la mancata predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore sul luogo di lavoro: rientra in questo contesto i diversi fattori di rischio in un determinato momento storico.

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