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Accordo all’ILVA con i contratti di solidarietà

 Tornano i contratti di soliderietà come forma di lotta alla crisi aziendale; infatti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, attraverso una nota, informa che lo scorso 14 marzo 2013 si è tenuto un incontro tra il Vice Ministro Martone con i rappresentanti aziendali e le organizzazioni sindacali  – FIM CISL, FIOM CGIL, UILM UIL – per l’approfondimento delle questioni sottese alla richiesta di avvio della procedura per la concessione della CIG straordinaria per ristrutturazione presentata dall’ILVA il 18 febbraio 2013 per 6.507 lavoratori.

Le parti hanno raggiunto l’accordo e sottoscritto il contratto di solidarietà scongiurando il ricorso alla CIG straordinaria in origine richiesta per 6.507 dipendenti e hanno concordato l’utilizzo della solidarietà difensiva riducendo il numero complessivo di posizioni lavorative coinvolte a 3.749.

In questo modo, la riduzione dell’orario di lavoro verrà distribuita, secondo le modalità previste dall’accordo, tra tutti i lavoratori dello stabilimento. Non solo, l’azienda ha anche rassicurato i sindacati sul prossimo futuro ribadendo che non procederà a licenziamenti collettivi e che il totale degli investimenti che verranno fatti per dare attuazione all’AIA sarà pari a circa 2 miliardi e 250 milioni di euro nel triennio.

Ricordiamo che i contratti di solidarietà sono accordi, stipulati tra l’azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell’orario di lavoro al fine di mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84) e favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84).

I contratti di solidarietà spettano a tutto il personale dipendente ad esclusione dei dirigenti, apprendisti, lavoratori a domicilio, lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni e lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.

Nel nostro sistema sociale esistono due tipologie di contratti di solidarietà, ovvero di tipo A per i contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (art. 1 legge n. 863/84) e di tipo B nel caso di aziende che non possono rientrare nel regime di CIGS e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).

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