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Indennità una tantum per i lavoratori co.co.pro. senza lavoro

 Il messaggio Inps n. 20803 del 18 dicembre 2012 ha confermato che per i contratti a progetto ultimati alla data del 31 dicembre 2012 è possibile richiedere l’una tantum co.co.pro. in caso di perdita del lavoro e disoccupazione. Pertanto, anche nel 2012 e nel 2013 i collaboratori a progetto possono ricevere fino a 4.000 euro di indennità una tantum prevista dall’Inps.

Per fruire dell’indennità una tantum co.co.pro. il lavoratore deve presentare una domanda dopo 2 mesi dalla data di fine lavoro o progetto. I requisiti sono gli stessi richiesti per il 2012: l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, la monocommittenza, i requisiti reddituali e contributivi.

I lavoratori a progetto iscritti alla Gestione separata dell’Inps, in caso di disoccupazione o se il loro rapporto di lavoro con il committente cessa per fine lavoro, possono fruire di un’indennità una tantum co.co.pro. prevista dall’Inps per la tutela dei collaboratori a progetto che abbiano operato in regime di monocommittenza e che siano in possesso di determinati requisiti reddituali e contributivi.

L’indennità una tantum co.co.pro. viene corrisposta in unica soluzione e nella misura pari al 30% del reddito di lavoro percepito nell’anno precedente e comunque non superiore a 4.000 euro, per gli anni 2010 e 2011, ma anche per il 2012 e il 2013 (per contratti a progetto scaduti al 31 dicembre 2012). In presenza di precisi requisiti, confermati per il 2012 e per il 2013, da possedere al momento della presentazione della domanda all’Inps.

I requisiti in dettaglio:
*monocommittenza: svolgimento dell’attività con un unico committente, relativa all’ultimo rapporto di lavoro, per il quale si è verificato l’evento “fine lavoro”, rilevabile dalle denunce Uniemens;
*iscrizione esclusiva alla Gestione separata dell’Inps;
*dato reddituale riferito all’anno precedente: per il 2012 si deve prendere in considerazione il reddito lordo del 2011, percepito dal collaboratore iscritto alla Gestione separata in base all’art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, compreso tra 5.000 e 20.000 euro;
*accredito contributivo nell’anno di riferimento di almeno una mensilità;
*accredito contributivo nell’anno precedente di almeno tre mensilità;
*assenza di contratto di lavoro: i collaboratori devono risultare senza contratto di lavoro da almeno due mesi, al momento della domanda di indennità.

PRECISAZIONI
L’indennità una tantum co.co.pro. viene erogata ai soggetti beneficiari soltanto in caso di fine lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro è rilevabile dalle comunicazioni obbligatorie (unilav) che il datore di lavoro deve inviare per via telematica al Centro per l’impiego entro 5 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

APPROFONDIMENTI
*Lavoratori a progetto, indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione
*Indennità una tantum, lavoratori esclusi
*Gestione separata Inps, requisiti di reddito per indennità una tantum
*La monocommittenza, requisito indispensabile per indennità una tantum

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