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Una tantum 2013 per i contratti a progetto conclusi nel 2012

 Il messaggio Inps 18 dicembre 2012 n. 20803 ha confermato che i contratti a progetto con contratto concluso entro il 31 dicembre 2012 per fine lavoro possono chiedere l’una tantum anche nel 2013, se in possesso dei requisiti previsti, di cui parleremo di seguito. Le modalità operative indicate dall’Inps per la presentazione della domanda.

È possibile richiedere l’una tantum anche nel 2013, ma solo per i contratti a progetto cessati entro la fine del 2012. Pertanto, gli iscritti alla Gestione separata, titolari di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto e in possesso dei requisiti richiesti, possono fare domanda se la fine del contratto a progetto si è verificato entro e non oltre il 31 dicembre 2012.

Il messaggio dell’Inps recita: “La legge 28 giugno 2012 n. 92 ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. In particolare l’art. 2, nei commi dal 51 al 56, ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, e che soddisfino in via congiunta una serie di requisiti”.

Per richiedere l’una tantum per i contratti a progetto servono anche i seguenti requisiti: la monocommittenza, l’iscrizione esclusiva alla Gestione separata, un reddito compreso tra 5.000 e 20.000 euro, un accredito contributivo di una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente, l’assenza di lavoro da due mesi.

Si precisa però che, pur essendo esteso al 2013 il diritto di presentare domanda per l’ una tantum, in realtà questo diritto è limitato al 2012 e nel 2013 la domanda si può presentare solo dopo due mesi di assenza da lavoro. E solo per i contratti a progetto ultimati entro il 31 dicembre 2012, come peraltro precisa l’Inps nel messaggio.

CONCLUSIONI
La norma relativa ai contratti a progetto è valida solo in caso di cessazione di lavoro entro e non oltre il 31 dicembre 2012. I collaboratori coordinati e continuativi, che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre del corrente anno, potranno presentare domanda nei trenta giorni successivi utilizzando il modello CoCoPro 2010,2011 e 2012 – COD.SR92 pubblicato sul sito internet dell’Istituto. Ma si ricorda che possono presentare la domanda dopo “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro, in base al comma 2, lettera e) articolo 19.

APPROFONDIMENTI
*Lavoratori a progetto, indennità una tantum per perdita lavoro e disoccupazione
*Indennità una tantum, lavoratori esclusi
*Gestione separata Inps, requisiti di reddito per indennità una tantum
*La monocommittenza, requisito indispensabile per indennità una tantum

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