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Indumenti di lavoro gli obblighi del datore di lavoro

Questo è un argomento abbastanza spinoso anche perché non trova grande applicazione nei luoghi di lavoro malgrado le diverse sentenze e la posizione del Ministero del Lavoro. In effetti, l’obbligo di fornire indumenti al lavoratore che sono finalizzate alla loro protezione dai rischi professionali è stata ribadita, ad esempio, dalla circolare ministeriale n. 34 del 1999 o dalla sentenza n. 18573/2007 della Corte di Cassazione.

Non solo, per l’autorità competente il datore di lavoro, oltre ad offrire i necessari indumenti, deve anche curarne la loro manutenzione senza costi a carico del lavoratore.

La sicurezza sul lavoro con la prevenzione degli infortuni sul lavoro è un imperativo categorico per ogni società industrializzata di tipo moderno e il nostro sistema di tutela sociale ha demandato all’Inail la sorveglianza e la gestione dei necessari adempimenti.

La divisa che il lavoratore deve indossare non è un mezzo che deve tutelare gli indumenti del lavoratore dallo sporco, ma, semmai, è uno strumento che serve a proteggere la pelle dai rischi chimici e fisici.

Il Ministero del Lavoro, con la circolare n. 34 del 29 aprile 1999, ha ribadito che l’indumento, quando assolve una funzione protettiva, deve essere equiparato ad un dispositivo di protezione individuale con la necessaria manutenzione a carico del datore di lavoro. Non solo, lavare in ambiente domestico l’indumento di lavoro comporta lo scarico del risultato del lavaggio nel sistema di scarico urbano evitando di trattarlo come rifiuto speciale.

L’interpretazione del Ministero del Lavoro è confermata anche da diverse sentenze: il TAR del Veneto (Sez. II, 8 Settembre 2006, Sentenza n. 2897), ad esempio, ha imposto al datore di lavoro di risarcire il lavoratore per non avere svolto la necessaria pulizia o, per la Corte di Cassazione Sezione Lavoro del 31 gennaio 2011 n. 2135 (Tempo occorrente per indossare la divisa e i DPI e obbligo retributivo), che ha equiparato il tempo di vestizione e vestizione come tempo di lavoro che deve essere normalmente retribuito.

3 commenti su “Indumenti di lavoro gli obblighi del datore di lavoro”

  1. LAVORO C/O UNA MULTI SERVIZI DI MILANO.
    IL DATTORE DI LAVORO GIUSTAMENTE CI OBBLIGA AD INDOSSARE LA DIVISA CHE CI HA FORNITO….. MA CON UN PROBLEMA….. CI HA FORNITO SOLO UN PANTALONE, UNA GIACCA, DUE CAMICE E UNA CRAVATA….
    LAVORO 8, 12 AL GIORNO CON GLI STESSI INDUMENTI!! DOPO CINQUE MESI MI SONO PERMESSO DI PORTARE I SUDDETTI IN LAVANDERIA, EMI SONO PRESENTATA DIGNITOSAMENTE CON I MIEI VESTITI! IL GG 07/02/2012 E’ PASSATO UN CONTROLLORE, VEDENDOMI SENZA LA DIVISA MI HA SEGNALATO.. IN POCCHE PAROLE TRA QUALCHE GIORNO MI VERRA’ INVIATA UNA RACCOMANDATA SPERANDO CHE NON SIA UNA SOSPENSIONE!!
    DA TEMPO GLI HO CHIESTO DI DARMI UN CAMBIO MA A TUTT’OGGI NON CI SENTONO!!
    POSSO DENUNCIARLI SE PER CASO MI FARANNO IL RICHIAMO??

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  2. CHIEDO SCUSA.. DIMENTICAVO UN PARTICOLARE MOLTO SERIO…
    FACCIO SEMPRE RIFERIMENTO ALLA DIVISA… IL LAVORO CHE SVOLGO DI PORTIERATO SI SVOLGE IN UN LUOGO DI CHIMICA INDUSTRIALE DOVE USANO DEI LIQUIDI DANNOSI PER LA SALUTE DI CUI FANNO DELLE PROVE… LE PERSONE CHE CI LAVORANO USANO GUANTI MASCHERINE E CAMICI.
    IL TUTTO VIENE RITIRATO DA UNA SOCIETA’ LA QUALE LI LAVA… I DIPENDENTI DI QUESTA AZIENDA, CERTAMENTE NON LI PORTA A CASA PER SICUREZZA POTREBBERO AVERE DEI VELENI CHE CONTAGEREBBERO SIA I VESTITI LORO CHE LE ACQUE….
    FIGURIAMOCI L’ABITO CHE MI HANNO FORNITO SENZA LAVARLO! PRATICALMENTE STAVA IN PIEDI DA SOLO!!!

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  3. CREDO CHE QUESTA AZIENDA DOVRA FORNIRCI:
    DUE PAIA DI PANTALONI ESTIVI, QUATTRO CAMICE, DUE GIACHE,
    PER IL PERIODO INVERNALE IDEM… DANDOCI ANCHE DEI MAGLIONCINI E UN GIACCONE….
    IL TUTTO PER AVERE ALMENO UN CAMBIO….

    SALUTI

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