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Inpdap, nota per i benefici pensionistici sui lavori usuranti

 Dopo la circolare del Ministero del Lavoro n. 22/2011, adesso anche l’INPDAP, con la nota n. 29/2011,  ha fornito istruzioni operative per i benefici di  pensionamento in favore degli addetti ai lavori usuranti di cui al decreto n. 67/2011.

L’Inpdap ricorda che la domanda deve riportare tutte le informazioni che  sono considerate condizioni necessarie ai fini della procedibilità dell’istanza. In particolare l’interessato deve indicare la volontà di avvalersi del beneficio in esame e di specificare i  periodi per i quali è stata svolta ciascuna delle attività considerate come particolarmente faticose e pesanti, oltre ad  allegare la documentazione comprovante l’attività usurante svolta.

A questo proposito l’Inpdap ricorda che per ottenere il diritto all’accesso anticipato al trattamento pensionistico di anzianità, i lavoratori sono tenuti a presentare all’Inpdap la domanda corredata della prescritta documentazione, ossia entro il 30 settembre 2011 qualora abbiano  già maturato o maturino  i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011 o entro il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre i termini  individuati, qualora venga accertato il diritto dei requisiti prescritti, la decorrenza della pensione viene differita di un mese, per un ritardo della presentazione compreso in un mese, di due mesi, per un ritardo della presentazione compreso tra un mese e due mesi, e di tre mesi per un ritardo della presentazione di tre mesi ed oltre.

I lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999 e i lavoratori notturni sono tenuti ad allegare alla domanda volta ad ottenere i benefici  in esame, a pena di improcedibilità,  la certificazione rilasciata dal datore di lavoro.

I conducenti di veicoli di capienza non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo devono allegare anche la carta di qualificazione del conducente di cui all’art. 18 del D.lgs. n. 286/2005 e certificato di idoneità alla guida.

Il datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile per il lavoratore, entro trenta giorni dalla richiesta, la documentazione indicata, tenuto conto degli obblighi di conservazione della stessa e,  pertanto,  è tenuto a rilasciare all’interessato il PA04 cartaceo nonché a trasmettere all’Inpdap,  con le consuete modalità informatiche, la medesima certificazione in forma telematica.

Fonte Inpdap

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