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Lavoro, chiarimento per il pensionamento anticipato

In arrivo dal Ministero del lavoro le prime indicazioni a proposito dell’accesso anticipato al pensionamento per il lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, il cosiddetto lavoro usurante, attraverso la circolare n. 22 del 10 agosto 2011.

In effetti, la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e quella per l’Attività Ispettiva forniscono le prime indicazioni operative per usufruire dei benefici previsti dal Decreto Legislativo n. 67/2011, che consente un accesso anticipato al pensionamento per il lavoratori “addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti”.

Tali indicazioni, in attesa della emanazione del decreto applicativo previsto dall’art. 4 dello stesso D.Lgs. n. 67/2011, sono rivolte in particolare a coloro che intendono presentare domanda di pensionamento entro il 30 settembre prossimo e che hanno già maturato o maturino i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011.

La circolare scioglie alcuni importanti nodi interpretativi legati alla individuazione dei lavoratori potenzialmente interessati, alle modalità e contenuti delle domande di accesso al beneficio ed alla istruttoria delle stesse.

Ricordiamo che in l’articolo 1 del decreto legislativo n. 67/2011 individua le categorie interessate al provvedimento e che risultano in possesso il requisito dell’anzianità contributiva non inferiore ai 35 anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati.

Ricordiamo anche che l’istruttoria delle domande deve essere svolta dalla sede territorialmente competente dell’ente previdenziale presso il quale il lavoratore risulta iscritto. La verifica dei requisiti per l’accesso al beneficio è svolta dall’ente interessante che può avvalersi di rappresentanti di altri enti previdenziali e assicurativi. Nel caso in cui l’accertamento abbia avuto esito positivo, l’ente previdenziale comunicherà all’interessato la prima decorrenza utile del trattamento pensionistico: ad ogni modo, il tutto resta subordinato alla presentazione all’ente medesimo della domanda di pensionamento dell’interessato ai fini della verifica dell0’integrazione dei requisiti previsti.

Per le istanze, già presentate a far data del 26 maggio 2011, che risultino eventualmente incomplete dovranno essere integrate con tutta la documentazione richiesta dall’ente previdenziale.

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