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Dall’INPS gli adempimenti per i braccianti agricoli

 Il nostro Istituto previdenziale, attraverso la circolare n. 26 del 12 febbraio 2013 avente come oggetto “Art. 21, comma 6 della legge 23 luglio 1991, n.223, sostituito dall’art.1, comma 65 della legge 24 dicembre 2007, n.247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2012”, comunica ai datori di lavoro gli adempimenti che dovranno fare per la compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2012.

Si ricorda che in base a questa comunicazione le aziende, i cui lavoratori hanno diritto ai benefici devono aver beneficiato degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e ricadere in area dichiarata calamitata, in presenza di alcuni requisiti.

Per prima cosa l’area calamitata deve essere delimitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e alla delimitazione delle aree calamitate devono provvedere le Regioni, attraverso proprie delibere o decreti.

Non solo, le condizioni atmosferiche, infine, devono essere ricomprese nel Piano  assicurativo agricolo. Il nostro Ente previdenziale ricorda che le recenti normative hanno apportato novità in materia di elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli, disponendo la notifica dei suddetti elenchi, con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010, mediante pubblicazione telematica sul sito dell’Istituto entro il mese di marzo dell’anno successivo.

Per questa ragione, anche gli elenchi nominativi annuali valevoli per l’anno 2012 dovranno essere pubblicati entro il 31 marzo 2013.

In riferimento al riconoscimento del beneficio ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici valevoli per l’anno 2012, l’INPS ricorda che il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, di un numero di giornate necessarie al raggiungimento di quelle
lavorative effettivamente svolte alle dipendenze dei medesimi datori di lavoro nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici.

Per il rispetto di questo adempimento per l’anno 2012, il lavoratore deve essere stato occupato per almeno cinque giornate presso un’impresa agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e il beneficio si applica anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari.

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