Home » Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi

Inps, novità per il fondo volo e piloti marittimi

In arrivo alcune novità in materia di decorrenza della pensione dei piloti iscritti al Fondo Volo e per i piloti di porto marittimo.

Si ricorda che il fondo volo è stato istituito dalla  legge n. 859 del 13 luglio 1965 e successivamente il decreto n. 164 del 24 aprile 1997 ha ridefinito le norme in materia di pensioni, arrotondamenti, invalidità, contributi figurativi e ricongiunzioni (si veda proposito la circolare n. 246 del 28 novembre 1997).

Agli iscritti al fondo Volo si applica la nuova riforma del sistema previdenziale, la legge n. 243 del 23 agosto 2004, e le innovazioni della legge n. 247 del 24 dicembre 2007.

Il maggiore istituto previdenziale del settore privato pone in evidenza alcune questioni legate al titolo abilitante per queste particolari categorie di lavoratori.In effetti, per i piloti iscritti al fondo Volo e piloti marittimi, in caso di perdita dell’abilitazione allo svolgimento dell’attività lavorativa, non si applicheranno le nuove finestre mobili per l’accesso alla pensione di vecchiaia previste a partire dal 2011, ma semmai quelle in vigore fino al 31 dicembre 2010.

Il pensionamento dei piloti del fondo Volo sarà regolato con la vecchia normativa in caso del mancato rinnovo del brevetto di volo per limiti d’età a 60 anni. La disposizione si applicheranno per i piloti che svolgono operazioni di trasporto pubblico commerciale senza un altro collega al proprio fianco e per i piloti addetti al collaudo di produzione e sperimentazione, in possesso della relativa licenza.

L’Inps precisa che, all’atto della presentazione della domanda per la pensione di vecchiaia, risulta necessario presentare la documentazione che attesti la perdita del brevetto al compimento del 60° anno di età.

Al contrario, per i piloti di porto marittimo il pensionamento, all’età del 60esimo anno di età anagrafica, può essere richiesto solo quando al raggiungimento di tale età, siano stati cancellati dal registro non avendo presentato domanda di trattenimento in servizio fino al limite massimo di 65 anni.

Anche in questo caso è necessario presentare, all’atto della presentazione della domanda per la pensione, un’opportuna dichiarazione del compartimento marittimo in cui si pone in evidenza la cancellazione del lavoratore dal registro.

Lascia un commento