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I contributi per la maternità

Il nostro sistema previdenziale permette di ottenere i contributi anche nel periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. In effetti, per ottenere l’accredito di contribuzione, ai fini pensionistici, è necessario che il soggetto richiedente possa vantare all’atto della domanda almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa nel Fondo di appartenenza.

L’Inps ricorda che, secondo la legge 151/2001, si possono distinguere due casi contemplati dall’articolo 25 e 35.

Nel primo caso, l’articolo 25 della legge 151/2001, si fa riferimento al periodo di astensione obbligatoria al di fuori del rapporto di lavoro e prevede l’accredito di 5 mesi di contribuzione figurativa senza alcun onere per l’interessato. L’Istituto precisa che per i figli nati prima del 17 gennaio 1972 l’accredito dei contributi è pari a 3 mesi e 8 giorni.

Nel secondo caso, in base al dettato dell’articolo 35 della Legge 151/2001, si prevede l’accredito tramite riscatto oneroso del periodo di astensione facoltativa (6 mesi post parto) effettuata al di fuori di qualsiasi rapporto di lavoro.

In questo caso il riscatto diventa oneroso.

Per il perfezionamento dei 5 anni di contribuzione, richiesti per ottenere l’accredito, devono essere considerati tutti i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.) i contributi accreditati per attività lavorativa subordinata, compresi quelli versati per lavoro domestico e unicamente i contributi versati in Italia, non potendo il requisito essere perfezionato con il cumulo di periodi assicurativi fatti valere in paesi legati all’Italia dalla regolamentazione comunitaria ovvero da accordi internazionali di sicurezza sociale (Messaggio Inps n. 4837 del 20 febbraio 2004).

L’accredito dei contributi figurativi può essere effettuato anche nel caso di nascita avvenuta all’estero a condizione che siano stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti per l’accredito stesso (Messaggio Inps n. 4837 del 20 febbraio 2004).

Per maggiori informazioni rivolgersi alle strutture Inps territorialmente competenti.

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Fonte Inps.

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