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Croce Rossa, proposta di legge per il personale femminile

Presentata una proposta di legge che mira al riconoscimento al personale femminile del diritto di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana, in ragione dei principi della pari dignità sociale e delle pari opportunità.

Già in passato le associazioni delle famiglie militari e del Corpo militare della Croce rossa italiana avevano denunciato la grave discriminazione in merito al divieto di arruolamento femminile esistente nell’ambito di questo Corpo militare.

In effetti, l’articolo 1, comma1, della legge n. 380 del 1999 (ora abrogata), prevedeva la partecipazione delle cittadine italiane su base volontaria ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e sottufficiali in servizio permanente e di militari di truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. La disposizione è stata confermata dall’articolo 639 del citato codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, ed è evidente come il vuoto normativo dal 1936 a oggi non consenta di attuare la stessa disposizione al reclutamento del personale femminile nel Corpo militare della Croce rossa italiana.

La proposta di legge, pertanto, intende riconoscere al personale femminile il diritto di arruolamento nel Corpo militare della Croce rossa italiana al fine di difendere i principi della pari dignità sociale e delle pari opportunità.

La proposta recepisce le indicazioni presenti nel nostro sistema che prevede il divieto di discriminazione lavorativa in base al sesso, ovvero del divieto di porre in essere disposizioni, criteri, prassi, atti, patti o comportamenti che producano un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del loro sesso.

In effetti, il nostro ordinamento aderisce alla Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva dalla legge 14 marzo 1985 n. 132 o del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198.

Non solo, così come prevede la Convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione e resa esecutiva dalla legge 13 ottobre 1975 n. 654 o del decreto legislativo 9 luglio 2003 n. 215, recante attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.

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