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Dall’INPS i nuovi limiti dell’indennità di maternità per la gestione separata

 Per la gestione separata l’indennità di maternità passa  a 5 mesi in caso di adozione o affidamento confermando lo stesso criterio applicato per le altre categorie di lavoratrici.

Infatti, per gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale – che ha dichiarato illegittima, nell’ambito della gestione separata, tra le due categorie di madri e, nell’ambito della categoria dei genitori adottivi, tra lavoratrici dipendenti (dove il congedo di maternità e la relativa indennità sono pari a 5 mesi) e autonome – l’indennità di maternità è di 5 mesi, anziché 3, come finora previsto dalla legge, nei casi di adozione o di affidamento preadottivo di un minore: in questo modo, avranno lo stesso trattamento delle madri biologiche.

Dalla Consulta

il bene da tutelare è il medesimo e ciò non giustifica differenti tutele a seconda della situazione lavorativa del genitore adottante

L’INPS ne ha dato notizia attraverso il suo messaggio n. 371 del 8 gennaio 2013, chiarendo che, in base alla sentenza n. 257 del 19 novembre 2012 della Corte Costituzionale, anche per le lavoratrici iscritte al gestione separata spetta l’indennità economica di maternità per 5 mesi in caso di adozione o affidamento preadottivo di un minore.

Ricordiamo che la disciplina relativa al congedo di maternità per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps, in caso di adozione o affidamento, è disciplinato dall’art. 2 del Decreto ministeriale 4 aprile 2002.

1. In caso di adozione o affidamento, l’indennità di cui all’art. 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del bambino che, al momento dell’adozione o dell’affidamento, non abbia superato i sei anni di età.
2. In caso di adozione o affidamento preadottivo internazionale, disciplinati dal titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l’indennità’ di cui all’art. 1 spetta, per i tre mesi successivi all’effettivo ingresso nella famiglia della lavoratrice del minore, anche se quest’ultimo, al momento dell’adozione o dell’affidamento, abbia superato i sei anni e fino al compimento della maggiore età. L’Ente autorizzato, che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura di adozione, certifica la data di ingresso del minore e l’avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità’ dell’adozione o di riconoscimento dell’affidamento preadottivo.

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