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Chiarimenti sull’incentivo straordinario per l’occupazione di giovani e donne

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni aspetti sull’incentivo straordinario per l’occupazione di giovani e donne ricordando che le domande di ammissione dovranno essere inviate per via telematica.

In base alla comunicazione del Ministero, e su quanto stabilisce il Decreto Interministeriale del 5 ottobre 2012, i datori di lavoro che entro il 31 marzo 2013 stabilizzano rapporti di lavoro a termine, di collaborazione coordinata (anche in modalità progetto) e di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, possono essere ammessi ad un incentivo pari a 12mila euro.

È anche possibile ottenere un Incentivo di importo minore a chi instaura, sempre entro il 31 marzo 2013, rapporti di lavoro a tempo determinato di durata minima di 12 mesi.

Le disposizioni intendono favorire uomini con meno di 30 anni o donne di qualunque età, ed è autorizzato dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse.

Il Ministero ricorda che la circolare Inps n. 122 del 17 ottobre 2012 chiarisce che la domanda di ammissione agli incentivi può essere inviata esclusivamente per via telematica utilizzando il sistema di autenticazione a suo tempo definito dall’Istituto previdenziale utilizzando il PIN.

L’Inps, secondo quanto riportato nella circolare n. 122, l’incentivo non spetta se l’assunzione o la trasformazione sono effettuate in violazione del diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Analogo discorso se presso la stessa unità produttiva sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la trasformazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi.

Il nostro Ente previdenziale ha anche precisato che gli incentivi sono cumulabili con eventuali altri incentivi previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento CE 1998 del 2006 in materia di aiuti di stato d’importanza minore.

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