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Inps, in arrivo i nuovi moduli per la 104/92

L’Inps, attraverso il messaggio n. 12000 del 1° giugno 2011, ha fatto sapere che sono disponibili i nuovi modelli per i permessi ex lege 104/92 e per congedo straordinario.

I nuovi moduli, che tra l’altro sono disponibili alla sezione modulistica del sito istituzionale dell’Ente previdenziale, tengono conto delle novità normative intervenute in materia.

Infatti, la legge prevede, in riferimento al congedo straordinario di cui all’ex art. 42 del decreto legislativo 151/2001, che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o anche, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità (legge n. 104/1992) accertata da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

La legislazione prevede che durante il periodo di congedo il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa.

Non solo, l’indennità e la relativa contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale, quota originariamente prevista. Secondo il disposto legislativo, questo limite deve essere rivalutato annualmente a decorrere dall’anno 2002 tenendo conto della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Questa indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità; in effetti, il datore di lavoro privato nella denuncia contributiva prevista  detrae l’importo dell’indennità dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.

Il congedo fruito alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni e durante questo periodo dentrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.

L’Inps, nel messaggio del 1 giugno, ricorda che i moduli precedenti siglati come SR07 Hand 1 e SR08-Hand 2 sono stati accorpati nel nuovo modulo SR08 Hand 2.

Maggiori informazioni al sito istituzionale dell’Inps.

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