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Inps, chiarimenti in merito all’iscrizione alla gestione separata

Com’è noto la riforma Dini ha obbligato l’iscrizione, dal 1 gennaio 1996, presso una apposita Gestione separata tenuta dal primario istituto previdenziale italiano di soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, oltre agli incaricati alla vendita a domicilio.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

L’iscrizione è finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

L’Inps con messaggio n. 14810 del 3 giugno 2010 ha precisato che la mera iscrizione non assume alcun rilievo,dal punto di vista previdenziale , poiché tale effetto si determina soltanto con il versamento dei contributi.

Il soggetto che si iscrive determina la creazione della posizione anagrafica nella Gestione, ma la sua iscrizione si sostanzia solamente con il versamento dei contributi, a cui segue la copertura contributiva.

In sostanza, nella Gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione bensì l’eventuale esistenza di una copertura contributiva.

In proposito, il messaggio dell’Inps specifica che nel caso della Gestione separata l’applicazione del noto principio di cassa, sancito dall’articolo 2 della legge n. 335/1995, può comportare la copertura contributiva di mesi nei quali non è stata svolta alcuna attività lavorativa o, viceversa, determinare la scopertura contributiva di mesi in cui invece l’attività lavorativa è stata svolta.

Così, un iscritto svolge la sua attività lavorativa nei mesi di marzo e aprile consegue la copertura contributiva a partire dal mese di gennaio e per tanti mesi quanti sono i dodicesimi del minimale che ha percepito come compenso.

Difatti, qualora il reddito del collaboratore risultasse, ad esempio, pari ai 9/12 del minimale annuo, esso fornirebbe una copertura fino al mese di settembre. Viceversa nel caso in cui il compenso percepito sia inferiore ai 2/12 del minimale annuo (ma superiore a 1/12 dello stesso), si vedrebbe riconosciuto soltanto il mese di gennaio.

Al contrario, un collaboratore appena iscritto alla gestione acquisisce la copertura assicurativa solo dal mese di decorrenza dell’iscrizione.

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