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Inps, interruzione termini della Gestione separata

L’Inps, attraverso il messaggio n. 20173 dello scorso 21 ottobre 2011, comunica che la Direzione Centrale Entrate sta terminando le operazioni relative alla preparazione delle lettere di interruzione dei termini prescrizionali e di recupero contributivo da inviare ai contribuenti iscritti alla Gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26, della Legge n. 335/1995.

In effetti, secondo il dettato legislativo a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale,  ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui  all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Sono esclusi dall’obbligo di iscrizione i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività.

Le lettere, sempre secondo l’Istituto previdenziale, riguardano i contributi omessi o insufficientemente versati per compensi erogati negli anni 2001, 2002 e 2004, quali risultano dal confronto tra pagamenti e denunce GLA R-C presentati negli anni 2002, 2003 e 2005.

I soggetti interessati all’iniziativa dell’Inps sono i contribuenti destinatari degli avvisi di pagamento inviati nel mese di novembre 2006, così come indicato nel messaggio n. 30991/2006, per i quali risulta la notifica della richiesta e almeno un contributo residuo a debito. Non solo, risultano anche interessati i soggetti per i quali sono state effettuate interruzioni dei termini da parte delle singole sedi.

Le lettere sono suddivise in due parti: la prima di informazione generale, la seconda contenente i prospetti riepilogativi, riassunti nelle righe sottostanti, di tutte le informazioni utili per la determinazione del debito residuo.

I contribuenti sono invitati a versare la contribuzione entro 30 giorni e che il calcolo delle sanzioni è stato effettuato  ai sensi della legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettera a) nel caso di denunce presentate entro i termini previsti e lettera b) nel caso di denunce pervenute oltre tali termini (vedi circolari n. 78/99, n.16/2001 e messaggio n. 5 del 19/04/2002).

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