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Inps, sgravi contributivi sui premi di risultato anno 2009

L’Inps, con messaggio n. 4792 del 25 febbraio 2011, ha comunicato agli aventi diritto che procederà ad una redistribuzione di ciò che resta dei 650 milioni di euro stanziati dalla Legge n. 247/2007.

Si ricorda che, in attuazione della previsione contenuta nella legge n. 247/2007 in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il decreto del 17 dicembre 2009 ha disciplinato l’incentivo relativamente all’anno 2009, individuando come limite entro il quale è possibile richiedere il beneficio il valore del 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati (circolare n. 39 del 18 marzo 2010).

Per questa ragione i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per l’anno 2009 potranno recuperare l’ulteriore percentuale spettante (massimo 0,25%), in sede di conguaglio contributivo, secondo le modalità descritte dal messaggio n. 4792/2011.

Come precisa il maggiore istituto previdenziale italiano, la percentuale aggiuntiva potrà essere fruita nella sua interezza (0,25%) esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,50%), ovvero lo abbia superato.Nelle operazioni di calcolo il datore di lavoro deve prestare attenzione quando l’erogazione sia stata di importo inferiore rispetto alla percentuale assegnata: in questo caso è necessario limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante.

Così, in presenza di un lavoratore dipendente con una retribuzione annua di 20.000 euro (comprensiva del premio) il premio corrisposto è di 472 euro, ovvero del 2.36% della retribuzione. In questo caso il tetto dell’erogazione per la quale è già stato richiesto e autorizzato lo sgravio è di 450 euro (20.000 euro x 2.26%), così con un tetto al 2.5%, circa 500 euro.

A questo punto si deve calcolare la percentuale di incremento praticabile al netto delle eventuali misure compensative previste dall’attuale legislazione.

L’Inps precisa, inoltre, che il beneficio concesso dal legislatore è subordinata alla verifica, da parte dell’Istituto, del possesso dei requisiti di regolarità contributiva che saranno accertati secondo la prassi.

Per tutti gli altri aspetti si richiamano le istruzioni già fornite nella circolare n. 39/2010 e nel messaggio n. 21389/2010.

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