Home » Lavoratore dipendente e le plusvalenze da stock options

Lavoratore dipendente e le plusvalenze da stock options

In tema di produttività e di partecipazione dei lavoratori agli utili dell’impresa questa sentenza è di certo singolare e interessante.

In effetti, la corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 11214/2011, ha deciso che le plusvalenze derivanti dall’esercizio di un diritto di opzione su azioni concesso ad un dipendente costituiscono una componente del reddito da lavoro dipendente.

È una decisione importante perché questo implica una diversa tassazione: ovvero al posto dell’aliquota fissa sulle rendite finanziarie stabilita al 12.5% deve essere utilizzata la normale aliquota prevista per i redditi da lavoro, ossia l’aliquota progressiva in relazione allo scaglione di reddito.

Al scopo di comprende l’argomento ricordiamo che le stock options sono in realtà dei veri contratti che l’azienda sigla con i propri dipendenti: in questo modo il lavoratore dipendente ha la possibilità di incidere sul proprio reddito aderendo ad un prezzo fissato e ad una data definita dal contratto alla trasformazione delle option in azioni.

Le plusvalenze sono date dalla differenza tra prezzo di realizzo o corrispettivo e il prezzo Valore Normale ed è su queste plusvalenze che viene applicata la tassazione.

L’argomento è di per sé molto più vasto e complicato perché occorre, ad esempio, definire, da un punto di vista sindacale, quali dipendenti possono usufruire di questa possibilità e in che modo, inclusi i contratti di formazione lavoro,  contratti a termine, i Contratti di assunzione con legge 223/91 o, addirittura, gli assunti dopo la stipula del contratto collettivo di Stock Option.

In caso di accordo collettivo sulle stock option è necessario mettere particolare attenzione all’eventuale licenziamento volontario e l’eventuale penalizzazione imposta dal contratto.

Ad ogni modo, per la Suprema corte, in base al disposto del Tuir non concorre a formare reddito da lavoro la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell’offerta.

Lascia un commento