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La nuova legislazione sul contratto di apprendistato

Il nuovo contratto di apprendistato vuole essere uno dei punti di forza del governo per rilanciare il Paese. Ricordiamo che il nuovo Testo Unico ha abrogato espressamente la normativa previdente, in particolare le normative dettate dalla legge n. 25/55, dalla legge n. 56/87, in modo particolare gli articoli 21 e 22, dalla legge n. 196/97, articolo 16, e dal decreto n. 276/03, ossia gli articoli 47-53. Non solo, il nuovo quadro fissato dal governo che regola il nuovo apprendistato abroga anche, in modo implicito, i relativi decreti attuativi, il DPR n. 1668/56 e il decreto ministeriale del 28 febbraio 2000.

Il nuovo Testo Unico fissa i punti essenziali anche se poi occorre aspettare alla contrattazione collettiva per vedere il dettaglio di ogni singolo aspetto. Il governo ha previsto, ad ogni modo, un periodo transitorio della durata di sei mesi dove le norme previdenti continueranno ad operare nelle Regioni e nei settori dove non sarà immediatamente operativa la nuova disciplina.

In effetti, il nuovo Testo Unico sull’apprendistato è volutamente generalistico perché intende dare maggior respiro alla contrattazione collettiva o interconfederale anche se dovrà rispettare i principi stabiliti dall’articolo 2.

Le Regioni saranno coinvolte sulla durata e sulla regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la l’acquisizione della qualifica professionale o del diploma di base, sempre d’intesa con le parti sociali. Infatti, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale sarà rimessa alle regioni e alle province  autonome  di  Trento e Bolzano,  previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite  le  associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel  rispetto  dei  alcuni criteri direttivi fissati sempre dall’articolo 3.

Le Regioni dovranno anche intervenire sull’apprendistato per l’alta formazione e la ricerca, sempre d’intesa con le parti sociali e le istituzioni formative (fissato dall’articolo 5).

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