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Licenziamento collettivo: è legittimo l’accordo sindacale

 La Cassazione, con sentenza n. 9348 del 26 aprile 2011, ha affermato che è legittimo l’accordo intercorso tra rappresentanze sindacali e azienda con cui si stabilisce, quale criterio di scelta dei lavoratori da licenziare, la vicinanza al pensionamento.

Questo criterio, secondo la Suprema Corte non deve considerarsi illegittimo e discriminatorio. È opinione comune che tale comportamento sia ispirato a principi di equità poiché i dipendenti “pensionabili” hanno maggiore capacità di resistenza economica rispetto agli altri.

Ci sono però voci contrarie in tal senso che ritengono illegittimo e discriminatorio tale criterio quando sia l’unico criterio ad applicarsi.

Tale accordo sindacale, in violazione dell’art. 15 Statuto dei lavoratori, ha il solo effetto di provocare l’espulsione del personale più anziano senza che ciò sia giustificato da alcuna esigenza produttiva.

La motivazione che il possesso del requisito pensionistico ponga il lavoratore anziano in una particolare situazione di vantaggio, in termini di prospettive di reddito futuro, che non può essere condivisa in quanto non conforme alle finalità promosse dalla Direttiva n. 2000/78/Ce del Consiglio del 27 novembre 2000.

Tale direttiva comunitaria stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

Questa direttiva è stata recepita in Italia con D.Lgs. n. 216 del 2003, che vieta qualunque situazione di svantaggio nel luogo di lavoro che, direttamente o indirettamente, possa essere connessa all’età del lavoratore.

Alla luce di questa direttiva comunitaria, un accordo sindacale che prevededa quale unico criterio di scelta l’età pensionabile sarebbe idoneo a mettere i lavoratori anziani in una situazione di svantaggio rispetto a quelli giovani.

L’unica eccezione possibile consiste nell’eventualità che tale criterio di scelta sia giustificato da una finalità di legittima politica del lavoro e i mezzi per il conseguimento di tale finalità appaiano necessari a tale scopo (art. 6, n. 1, Direttiva n. 2000/78/CE).

Per maggiori informazioni si rinvia alla direzione provinciale di modena.

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