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Il Ministero chiarisce la diffida accertativa

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito, attraverso la sua circolare n. 1 dello scorso 8 gennaio 2013, il ruolo e il profilo della cosiddetta diffida accertativa.

Infatti, Il Ministero ha così fornito i profili interpretativi e le istruzioni operative, al proprio personale ispettivo, circa l’istituto della diffida accertativa per crediti patrimoniali, prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 124/2004.

In particolare, l’articolo 12, comma 1, prevede che

1 . Qualora   nell’ambito  dell’attività di  vigilanza  emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali  in  favore  dei  prestatori  di  lavoro,  il  personale ispettivo  delle  Direzioni  del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti

Il decreto impone dei precisi vincoli temporali allo scopo di sanare la propria posizione, così il datore di lavoro ha la facoltà di promuovere un tentativo di conciliazione presso le strutture territoriali del Ministero in previsione del comma 2

2. Entro trenta giorni dalla notifica della diffida accertativa, il datore di lavoro può promuovere tentativo di conciliazione presso la Direzione  provinciale  del lavoro. In caso di accordo, risultante da verbale  sottoscritto  dalle parti, il provvedimento di diffida perde efficacia  e,  per  il  verbale medesimo, non trovano applicazione le disposizioni  di  cui all’articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile

Il testo normativo prevede l’efficacia di titolo esecutivo in mancanza di accordo tra le parti così come pone in evidenza il comma 3 dell’articolo 12:

3.  Decorso  inutilmente  il termine di cui al comma 2 o in caso di mancato  raggiungimento  dell’accordo, attestato da apposito verbale, il  provvedimento  di  diffida  di  cui  al  comma  1  acquista,  con provvedimento  del  direttore della Direzione provinciale del lavoro, valore di accertamento tecnico, con efficacia di titolo esecutivo

La circolare, al termine, evidenzia uno scheda per la applicazione, o meno, della diffida accertativa in questo modo ogni interessato ha la possbilità di ricavare il proprio caso al fine di rispondere in modo preciso a tutti gli adempimenti.

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