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La notifica della corrispondenza è scontata a meno che si provi il contrario

La Corte di cassazione interviene per richiamare l’obbligo della notifica che si deve intendersi come effettuato anche, se poi, in realtà, non è stata consegnata nelle mani del destinatario.

Lo ha confermato e ribadito la I Sezione Penale della Corte di Cassazione che, per mezzo della sentenza n. 26178 del 6 dicembre 2011, ha ammesso la validità della notifica effettuata presso l’indirizzo del destinatario anche se consegnata a persona della quale non si conosce il ruolo e che ha firmato in modo illeggibile.

Ricordiamo che la disposizione che regola il servizio è fissato dalla Legge n. 890 del 1982, per la precisione all’articolo 7, comma 2.

In questa disposizione si precisa che l’agente postale consegna il piego nelle mani  proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. In effetti, la disposizione prevede che se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente  con  lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purchè il consegnatario non sia persona manifestamente  affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.

Nel caso in cui il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l’agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull’avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.

Secondo i giudici della Suprema Corte

nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2. della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c.

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