L’onere della prova in caso di infortunio

 La Corte di Cassazione, sentenza n. 9661 del 13 giugno 2012, si è pronunciata nel caso di infortunio di un lavoratore esperto; in effetti,  in questo caso il datore di lavoro è assolto dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, nel momento in cui si dimostra che il lavoratore è un soggetto di indubbia professionalità e con specifiche conoscenze dei sistemi di sicurezza, sì da non rendersi necessaria una sua sorveglianza assidua da parte del datore di lavoro o di altri dipendenti.

Nuova sentenza sul tempo tuta dalla Corte di Cassazione

 La Corte di Cassazione è di nuovo intervenuta al fine di chiarire ancora una volta che il tempo tuta deve essere retribuito quando il tempo impiegato dal lavoratore per indossare la divisa aziendale, luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro, rientra nell’orario di lavoro e, di conseguenza, deve essere retributivo (Sentenza della Corte di Cassazione del 07 giugno 2012, n. 9215).

In effetti, per i giudici della Suprema corte, e in conformità ai precedenti orientamenti giurisprudenziali, hanno precisato che rientra nell’orario di lavoro il tempo impiegato dal dipendente per la vestizione e la rivestizione della divisa aziendale, quando luogo e tempo dell’operazione siano imposti dal datore di lavoro” (cfr. Cass. n. 15492/2009, Cass. n. 14919/2009), laddove “è considerato lavoro effettivo ogni lavoro che richieda un’occupazione assidua e continuativa” (art. 3, R.D.L. n. 692/1923).

Sviluppo dell’occupazione giovanile nella green economy

 Più volte sul nostro sito abbiamo ricordato quanta importanza possa avere il settore della green economy sull’intera economia nazionale. In diverse occasioni ci siamo altresì soffermati sulla possibilità di poter fruire di una serie di opportunità lavorative piuttosto interessanti, sebbene l’impressione sia, ancora oggi, di trovarsi dinanzi a un settore fortemente sottosviluppato rispetto a quanto sarebbe opportuno.

Con il recente decreto per lo sviluppo, il governo sembra finalmente essere intenzionato a porre il proprio piede sul pedale dell’acceleratore nella crescita del comparto dell’economia “verde” ed ecosostenibile, con una serie di iniziative che – secondo quanto affermano gli stessi tecnici nel documento che ha accompagnato il decreto – dovrebbe poter generare nuova occupazione giovanile a tempo indeterminato nei segmenti dello sfruttamento delle ecoenergie.

Credito d’imposta per l’assunzione di personale laureato

 Tra le tante maglie del decreto Sviluppo, una delle più attese è relativa al pacchetto di “Misure a favore del lavoro”, che occupano una discreta parte dell’intero provvedimento firmato dal Presidente della Repubblica. Ma cosa contengono tali misure, e in che modo potrebbero agevolare l’inserimento di migliaia di giovani all’interno del mondo del lavoro (professionalmente qualificato)?

A spiegarcelo sono i tecnici dello stesso governo, che nella relazione illustrativa del decreto indicano come tra le principali iniziative vi sia l’introduzione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati, “un contributo in forma di credito d’imposta per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di personale altamente qualificato in possesso di laurea magistrale a carattere tecnico o scientifico, impiegato in attività di ricerca e sviluppo o in possesso di un dottorato di ricerca senza vincoli sulle attività di impiego”.

Chiarimenti sulla nuova disciplina dell’apprendistato

 Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, con due diversi interpelli, chiede chiarimenti in ordine alla nuova disciplina dell’apprendistato così come prevede il D.Lgs. n. 167/2011.

Infatti, la Direzione generale per l’Attività Ispettiva ha deciso di fornire una riposta in merito al piano formativo e richiesta del parere di conformità agli Enti bilaterali e alla facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c. durante periodo di malattia, infortunio e altre cause si assenza dal lavoro.

La nuova pensione ai superstiti

 Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.

Durc ancora cartaceo per i privati

 Il Durc sarà ancora cartaceo. Nonostante da più parti ci si stia rapidamente muovendo verso una dematerializzazione dei certificati, per quanto attiene i rapporti tra privati rimane ancora richiedibile in formato cartaceo la nota dichiarazione (si pensi alla verifica da parte del committente o del responsabile dei lavori dell’idoneità tecnico professionale da parte delle imprese affidatarie).

In tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni, invece, l’obiettivo è la competa decertificazione cartacea del Durc, con ricorso alla posta elettronica certificata, che diverrà il canale obbligatorio di consegna della dichiarazione con decorrenza 1 luglio 2013. Ad affermarlo è la circolare n. 12 del 2012, emessa dal ministero del lavoro.

Tirocinio retroattivo per avvocati diviene una prassi

 Il nuovo tirocinio retroattivo diventa una prassi per gli avvocati. Dopo la nota decisione dell’Ordine di Firenze e di Rimini, anche l’Ordine di Roma ha infatti optato per una decisione che va decisamente contro il parere del ministero della giustizia, confermando che la norma sulla durata dei 18 mesi del periodo di pratica si applica anche a quei praticanti iscritti prima della data del 1 gennaio 2012.

In altri termini, sempre più Consigli territoriali stanno scegliendo di assumere una posizione contraria a quella ministeriale, dando spazio alla generazione di una prassi che potrebbe rendere più confuso lo scenario in merito, a meno che il ministero non proceda di dare una nuova determinazione in merito.

Dall’Agenzia delle Entrate i nuovi codici per il versamento all’Inps del contributo addizionale CIGS

 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata  “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.

Le causali contributo si riferiscono al codice “CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS” e “SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”.

L’Inps comunica che, in sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”.

Dall’Inps novità in fatto di liquidazione domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli

 L’INPS, con la circolare n. 10016 del 13 giugno 2012, fornisce alcune indicazioni circa la liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare ai lavoratori dipendenti agricoli in competenza 2011.

Infatti, in base al messaggio 10016/2012, l’Inps informa che il prossimo 18 giugno sarà reso disponibile dalla Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici il servizio di accesso ai dati retributivi e contributivi dei lavoratori agricoli dipendenti (OTD e OTI) per il prelievo degli stessi ai fini della liquidazione delle domande di indennità di disoccupazione e assegno per il nucleo familiare.

Società tra professionisti, il peso del socio di capitale

 Sebbene con numerosi ed evidenti problemi, la disciplina sulle società tra professionisti inizia a prendere forma. Tra i più importanti elementi distintivi, sembra che all’interno del regolamento delle Stp possa essere introdotta la possibilità che i soci di capitali (comunque di minoranza) e i professionisti, avranno un ruolo per lo più paritetico.

Ma non solo. Sempre secondo le ultime indiscrezioni, al professionista (e probabilmente anche al socio di capitale) sarà vietato di partecipare a più di una società, e tale incompatibilità potrà determinarsi anche nell’ipotesi di società multidisciplinare. Vi è poi il nodo relativo all’iscrizione della società tra professionisti, che potrebbe essere iscritta in una sezione speciale nell’albo dedicato, oppure no.

Le comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi per la Regione Emilia Romagna

 Il nostro Istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio che mira a dare un contributo concreto alla persone colpite dal sisma 2012 nella Regione Emilia Romagna.

Infatti, l’INPS, con il messaggio n. 10015 del 13 giugno 2012 avente come oggetto “Sisma Regione Emilia Romagna. Comunicazioni telematiche di assunzione e benefici contributivi”, comunica che, per quanto riguarda i benefici contributivi, non sarà applicata alcuna penalità in relazione alle comunicazioni telematiche effettuate con le causali “urgenza” o “forza maggiore”, da parte di aziende o consulenti presenti nelle Province colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012.

I requisiti di accredito contributivo per indennità una tantum

 Il lavoratore con contratto a progetto deve essere in possesso dei requisiti di accredito contributi rilevabili nel proprio estratto conto previdenziale.

Due precisamente i requisiti di accredito contributivo: un mese di contributi accreditato nell’anno di riferimento e tre mesi di contributi accreditati nell’anno precedente. Tuttavia bisogna chiarire quale dei due è l’anno di riferimento ai fini dell’accredito contributivo, dopo aver verificato l’anno di riferimento relativo al reddito.

Per quanto riguarda il controllo del requisito contributivo per il diritto all’indennità una tantum per la cessazione dei contratti a progetto, L’Inps ha così chiarito: “l’anno di riferimento va inteso quale “anno solare” durante il quale è cessato il rapporto di lavoro, senza considerare i 12 mesi precedenti alla data della cessazione del rapporto”.

Gestione separata Inps, requisiti di reddito per indennità una tantum

 Il lavoratore a progetto ha diritto all’indennità una tantum per disoccupazione se è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui è finito il rapporto di lavoro. Il reddito deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.

Il lavoratore a progetto deve essere in possesso anche di un accredito contributivo di almeno una mensilità nell’anno di riferimento e di almeno tre mensilità nell’anno precedente. L’accredito contributivo si può desumere dal proprio estratto conto previdenziale dell’Inps.

Si precisa che il requisito di reddito è valido per gli anni 2010, 2011 e 2012, per quanto riguarda il reddito lordo dell’anno precedente non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro, mentre per l’anno 2009 il reddito massimo non dovrà superare il minimale previsto annualmente per l’accredito contributivo.

L’Inps, con la circolare n. 6762 del 2012, ha precisato che il requisito di reddito richiesto dalla legge si accerta con riferimento ai redditi percepiti nell’anno precedente all’anno di riferimento, cioè all’anno in cui è cessato il rapporto di lavoro.