L’indennità di mobilità è uno strumento predisposto per favorire la rioccupazione di particolari categorie di lavoratori licenziati, consentendo loro di poter superare i momenti di difficoltà economica successivi ai licenziamenti. I lavoratori beneficiari di tale intervento dovranno appartenenre ad aziende dell’industria (con più di 15 dipendenti), del commercio (con più di 200 dipendenti), dell’artigianato dell’indotto, cooperative, e di attività di logistica (con più di 200 dipendenti).
Transitoriamente, è ammesso altresì l’intervento dell’indennità di mobilità anche per i lavoratori che rientrano nelle segueti categorie di azienda: commercio (tra 50 e 200 dipendenti), agenzie di viaggio e di turismo (più di 50 dipendenti), imprese di vigilanza (più di 15 dipendenti) attività di lgostica (tra 50 e 200 dipendenti).
Ma chi può beneficiare dell’indennità di mobilità, e come iscriversi nelle liste di mobilità? Innanzitutto, segnaliamo come possano beneficiare dell’intervento, i soli lavoratori assunti a tempo indeterminato e aventi qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla propria azienda per motivazioni quali la cessazione di attività aziendale, ristrutturazione dell’azienda, trasformazione dell’attività aziendale, riduzione di personale, esaurimento della cassa integrazione straordinaria.
L’INPS, con la circolare n. 71 del 22 maggio 2012, informa che a seguito dell’entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che, per quanto riguarda i Paesi UE, l’accredito figurativo e il riscatto dei periodi di congedo di maternità e di congedo parentale fuori dal rapporto di lavoro, previsti rispettivamente dall’articolo 25, comma 2, e 35, comma 5, del D. L.vo n. 151/2001, debbono ritenersi preclusi quando i periodi stessi risultino a vario titolo coperti negli ordinamenti pensionistici di tali Paesi.
L’Inps, con la circolare n. 72 del 23 maggio 2012 riepiloga le disposizioni che disciplinano la prosecuzione volontaria del Fondo Ipost, dai soggetti interessati alla presentazione della domanda, fino all’importo del contributo e alle modalità di versamento dello stesso. Si ricorda che il Polo specialistico del Fondo di quiescenza Poste è costituito presso la filiale di coordinamento di Roma EUR, e che allo stesso sono assegnate le attività connesse alla gestione del conto assicurativo ed alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche.
Alle lavoratrici disoccupate viene riconosciuto il diritto all’indennità di maternità, anche se non hanno gli stessi requisiti contributivi previsti per le
Abbiamo già spiegato che
L’Inps fornisce alcuni chiarimenti in merito alla domanda telematica disoccupazione speciale per l’edilizia attraverso la circolare n. 73 del 23 maggio 2012.
L’Inps informa che il DPCM del 13 marzo 2012, relativo alla programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato per l’anno 2012, prevede una quota massima di ingressi per 35mila cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, da ripartire tra le Regioni e le Province autonome a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Il nostro Istituto previdenziale, con le circolari n. 74 e n. 75 del 25 maggio 2012, rende noto l’ammontare dei contributi dovuti per l’anno 2012, rispettivamente, dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari, e da coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.
Sono numerose, e non certo trascurabili, le novità del “Decreto Crescita”, il provvedimento che l’esecutivo ha approntato per cercare di rilanciare lo sviluppo economico italiano, con una particolare attenzione per il mondo del lavoro autonomo e dell’impresa. Come abbiamo riportato qualche giorno fa sulle pagine del nostro sito, una delle novità più significative riguarda l’effettiva implementazione della società a responsabilità limitata semplificata (o Ssrl, o società semplificata), che diverrà accessibile a tutti e non, come invece era stato inteso in un primo momento, ai soli under 35.
In base alla legge Finanziaria 2008, le agevolazioni competono nella misura prevista dal comma 3 dell’art. 13 del TUIR a favore dei pensionati che hanno meno di 75 anni. Di seguito, in dettaglio.
In caso di separazione o divorzio fra due coniugi si pone sempre, fra gli altri inevitabili problemi, quello dell’assegno di mantenimento, anche sotto l’aspetto fiscale.