
L’Inps interviene, e lo fa con il suo messaggio n. 18304 del 26 settembre 2011, in applicazione della circolare n. 97 del 22 luglio 2011: l’iniziativa dell’Inps si è resa necessaria per via delle continue richieste di chiarimento da più parti per via del riconoscimento della propria posizione contributiva versata nel fondo di appartenenza.
In effetti, il maggiore istituto previdenziale chiarisce che con legge n. 322/58 trova applicazione anche nei confronti degli iscritti ai soppressi Fondi speciali Elettrici e Telefonici ed al Fondo Volo cessati dall’iscrizione ai suddetti fondi entro la data del 30 luglio 2010 senza aver perfezionato tutti i requisiti anagrafici e contributivi richiesti per liquidare la pensione. L’Inps ricorda che i criteri che regolano l’accertamento del diritto alla trasferibilità d’ufficio ai sensi della soppressa legge 122/2010, che disciplinavano nei soppressi Fondi Elettrici e Telefonici il trasferimento all’AGO.
