Home » Il parere del Ministero di Giustizia sulla durata dei nuovi tirocini professionali nel campo forense

Il parere del Ministero di Giustizia sulla durata dei nuovi tirocini professionali nel campo forense

 Il ministero della giustizia ha risposto al quesito inviato dal Consiglio nazionale forense nel mese scorso in ordine alle modalità applicative dell’articolo 9 comma 6, del decreto legge 24 gennaio 20L2, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n.27, sulla durata del tirocinio per I’ accesso alle professioni regolamentate.

A questo riguardo il Ministero della Giustizia ha precisato che, poiché il decreto legge non ha previsto alcuna norma transitoria, le nuove regole non possono trovare applicazione per i tirocini iniziati anteriormente all’entrata in vigore del decreto legge stesso, vale a dire, prima del 24 gennaio 2012.

Ricordiamo che la richiesta di chiarimento era stata inoltrata a seguito delle numerose segnalazioni pervenute da parte dei Consigli degli Ordini che avevano rappresentato numerose difficoltà operative derivanti dai dubbi interpretativi sollecitati dalla norma, che non ha previsto alcuna disposizione di natura transitoria.

Consiglio Nazionale Forense, non esiste incompatibilità tra enti privatizzati e pubblici

Non solo, il ministero pone anche in evidenza che un eventuale retroattività delle norme comprometterebbe gli originari piani di tirocinio, pianificati in funzione della sua durata complessiva, al fine di consentire al tirocinante di conseguire la  preparazione professionale ritenuta strumentale e indispensabile per I’ammissione all’esame  di abilitazione all’esercizio della professione.

L’art. 1 D.P.R. n. 101 del 1990, cit., ad esempio, consente al praticante avvocato di sostituire la frequenza dello studio professionale (che si svolge sotto il controllo di un avvocato e comporta il compimento delle attività proprie della professione forense) con la frequenza di un corso post-universitario, per la durata di un anno.

Lavoro donne: politica e carriera forense tra i sogni proibiti

In effetti, applicando retroattivamente le nuove disposizioni sulla durata del tirocinio professionale, si dovrebbe pertanto ritenere che in questi casi l’aspirante avvocato possa essere ammesso a partecipare all’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense avendo svolto un periodo effettivo di pratica professionale di soli sei mesi: ciò che appare in contrasto con la complessiva disciplina del tirocinio dei praticanti avvocati.

Lascia un commento