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Pensione, dagli Assistenti di Volo chiarimenti sui coefficienti di trasformazione

 L’AVIA, Assistenti di Volo Italiani Associati, ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere della Direzione generale per l’Attività Ispettiva in merito all’interpretazione dell’art. 1, comma 6, della L. n. 335/1995 – relativo alle modalità di determinazione dell’importo della pensione secondo il sistema contributivo – con riferimento agli iscritti al Fondo volo presso l’INPS.

Infatti, la norma prevede che l’importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato al momento del pensionamento.

L’associazione chiede un interpretazione della predetta disposizione nei confronti degli iscritti al Fondo medesimo, relativamente al coefficiente di trasformazione applicabile per la determinazione dell’importo della pensione, in considerazione delle peculiari norme che prevedono per tali soggetti, un’età ridotta per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Ricordiamo che, a questo proposito, il decreto n. 164/1997, all’art. 3, commi 3 e 11, prevede dei benefici in favore delle categorie iscritte al Fondo volo, a causa delle peculiari modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, consistenti nella riduzione dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione di anzianità, nonché per la determinazione dell’età pensionabile.

Con riferimento in particolare al comma 11, per i soggetti privi di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo, la norma prevede la riduzione dell’età anagrafica “ai fini del conseguimento dell’età pensionabile e per l’applicazione dei coefficienti di trasformazione di un anno ogni cinque anni interi di lavoro svolto con l’obbligo di iscrizione al Fondo, fino ad un massimo di cinque anni.

L’AVIA chiede se anche per gli iscritti al Fondo volo debba ritenersi rigidamente applicabile la norma che tiene conto del solo requisito anagrafico per l’applicazione del relativo coefficiente di trasformazione per il calcolo della prestazione pensionistica. Il passaggio al sistema “delle quote” a decorrere dal 1° luglio 2009, per il diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia nel sistema contributivo, ad opera della L. n. 247/2007, non incide sul metodo di calcolo della pensione nel sistema contributivo, di cui all’art. 1, comma 6, L. n. 335/1995.

La Direzione del Ministero del Lavoro, anche alla luce delle implicazioni economiche che una diversa interpretazione potrebbe avere, ritiene che non sussistono presupposti, allo stato attuale della normativa, per poter ritenere applicabile il coefficiente di trasformazione relativo all’età di pensionamento che sarebbe dovuta essere senza l’applicazione della riduzione di legge.

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