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Pensione, calcoliamola con il sistema contributivo

 Quello della pensione è un argomento particolarmente caro per chi ha interesse il proprio futuro; in effetti, garantirsi un futuro sereno rappresenta uno degli imperativi di maggiore importanza perché ci consente di guardare con serenità alle alterne vicende della vita.

La materia è particolarmente spinosa perché esistono almeno tre differenti sistemi calcolo e diversi requisiti di accesso, tanto che l’Inps ha predisposti per i suoi iscritti un nuovo software per il calcolo della pensione.

La legge di riforma del nostro sistema pensionistico, legge n. 335/1995, prevede, infatti, tre diversi tipi di sistemi di calcolo delle pensioni in relazione alla consistenza della posizione assicurativa esistente al 31 dicembre 1995, ovvero retributivo, contributivo o misto.

È l’anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che indica il sistema da applicare. In effetti, il sistema di calcolo contributivo è applicabile per i soggetti neo assunti dal 1° gennaio 1996, sprovvisti di contributi riferiti a periodi precedenti (calcolo esclusivamente contributivo, legge n. 335/1995 e circolare Inps n. 180/1996).

In presenza, al 31 dicembre 1995, di meno di 18 anni di contributi si ha il cosiddetto sistema di calcolo misto, ossia una quota di pensione è liquidata con il calcolo retributivo, contributi maturati fino al 31 dicembre 1995,  e l’altra liquidata con il calcolo contributivo, ovvero su tutti i contributi acquisiti dal 1° gennaio 1996.

Possono, poi, optare per il sistema contributivo tutti coloro che, pur avendo una anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, esercitano l’opzione per il sistema di calcolo contributivo.

Il computo della pensione avviene  moltiplicando il montante individuale – una percentuale variabile in relazione all’attività svolta, ovvero del 33% per i lavoratori dipendenti, il 20% per i lavoratori autonomi o del 10% per gli iscritti alla gestione separata – dei contributi versati per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda di pensione.

I valori dei coefficienti di trasformazione sono stabiliti dalla legge tenendo conto dell’età dell’interessato alla data di decorrenza della pensione. Per le pensioni contributive liquidate con 40 anni di contributi, si assume come coefficiente quello relativo ai 57 anni di età.

Ad esempio, al momento del pensionamento, all’età di 65 anni, supponendo che l’iscritto ad un istituto previdenziale abbia maturato un montante pari 100.000,00 euro, allora l’importo della  pensione sarà così calcolato come il prodotto tra:

montante individuale X coefficiente di  trasformazione in base all’età = 100.000 X 0,05620 =  4.360,00 euro

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