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Il nuovo praticantato per il consulente del lavoro

Eā€™ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011 nel quale sono contenute le nuove modalitĆ  sulla disciplina del praticantato necessario per lā€™ammissione allā€™esame di Stato per lā€™abilitazione allā€™esercizio della professione di consulente del lavoro.

L’istituto del praticantato ĆØ il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l’accessoĀ  all’esame di stato abilitante all’esercizio della professione di consulente del lavoro.

Il periodo di pratica ĆØ stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduitĆ  conĀ  unaĀ  frequenza dello studio atta a consentire al praticante l’acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonchĆ© della metodologia e delleĀ  competenze, necessari alloĀ  svolgimentoĀ  dellaĀ  liberaĀ  professione.Ā  InĀ  particolare, ilĀ  praticante ĆØ tenuto a frequentare loĀ  studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamentoĀ  dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando cosi allo svolgimento delle attivitĆ  caratterizzanti laĀ  professione.

Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuateĀ  dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro potrĆ  chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purchĆ© durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno nove crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.

Non solo, nel decreto, si fa riferimento alla durata del praticantato e alle modalitĆ  del suo svolgimento, alla possibilitĆ  di interrompere il periodo di praticantato qualora sopraggiungano determinate situazioni, ai requisiti per lā€™ammissione al praticantato e alla procedura di iscrizione, alle norme per il professionista che intenda ammettere praticanti presso il proprio studio, alla predisposizione di un fascicolo formativo del praticante.

In effetti, lo svolgimento della pratica puĆ² essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovutiĀ  aĀ  patologie di particolare gravitĆ  o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi.

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