Eā stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2011 il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2011 nel quale sono contenute le nuove modalitĆ sulla disciplina del praticantato necessario per lāammissione allāesame di Stato per lāabilitazione allāesercizio della professione di consulente del lavoro.
L’istituto del praticantato ĆØ il periodo obbligatorio di pratica professionale necessario per l’accessoĀ all’esame di stato abilitante all’esercizio della professione di consulente del lavoro.
Il periodo di pratica ĆØ stabilito in 24 mesi e deve essere svolto con diligenza, assiduitĆ conĀ unaĀ frequenza dello studio atta a consentire al praticante l’acquisizione dei fondamenti etici e deontologici, nonchĆ© della metodologia e delleĀ competenze, necessari alloĀ svolgimentoĀ dellaĀ liberaĀ professione.Ā InĀ particolare, ilĀ praticante ĆØ tenuto a frequentare loĀ studio, per almeno 20 ore settimanali durante il normale orario di funzionamentoĀ dello stesso studio, sotto la diretta supervisione del professionista, collaborando cosi allo svolgimento delle attivitĆ caratterizzanti laĀ professione.
Il praticante in possesso di laurea specialistica/magistrale, in una delle classi di laurea individuateĀ dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro potrĆ chiedere una riduzione di dodici mesi del periodo di praticantato, purchĆ© durante il percorso di studi abbia svolto un tirocinio, non inferiore a sei mesi, con riconoscimento di almeno nove crediti formativi, esclusivamente presso lo studio di un consulente del lavoro.
Non solo, nel decreto, si fa riferimento alla durata del praticantato e alle modalitĆ del suo svolgimento, alla possibilitĆ di interrompere il periodo di praticantato qualora sopraggiungano determinate situazioni, ai requisiti per lāammissione al praticantato e alla procedura di iscrizione, alle norme per il professionista che intenda ammettere praticanti presso il proprio studio, alla predisposizione di un fascicolo formativo del praticante.
In effetti, lo svolgimento della pratica puĆ² essere sospeso per servizio civile e volontariato, per gravidanza e puerperio, per i casi di adozione o affidamento, per motivi di salute dovutiĀ aĀ patologie di particolare gravitĆ o altri gravi fatti personali che comportino impedimento alla frequenza sino a un periodo massimo di dodici mesi.