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Pubblicato il Decreto per l’ILVA di Taranto

 In arrivo, finalmente, dal Parlamento le nuove disposizioni a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione: grazie a questa possibilità, l’occupazione nella regione Puglia può tirare un respiro di sollievo a discapito della salute.

Infatti, il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre 2012, il Decreto Legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante “Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale”.

Il Decreto contiene una serie di provvedimenti che servono ad assicurare, in presenza di stabilimenti industriali  di interesse strategico nazionale e qualora vi sia la necessità di salvaguardare l’occupazione e la produzione, l’immediata esecuzione di misure finalizzate alla tutela della salute ed alla protezione ambientale e la adozione di graduali ulteriori interventi finalizzati al risanamento progressivo degli impianti.

In effetti, come viene messo in evidenza nel decreto, si ritiene la straordinaria necessità e urgenza di salvaguardare l’occupazione e la produzione, il Ministro dell’ambiente possa autorizzare mediante autorizzazione integrata ambientale la prosecuzione dell’attività produttiva di uno o più stabilimenti per un periodo di tempo  determinato non superiore a 36 mesi e a condizione che vengano  adempiute le prescrizioni contenute nella medesima autorizzazione,  secondo le procedure e i termini ivi indicati, al fine di assicurare la più  adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili.

Il provvedimento del Governo Monti permette, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, alla società ILVA S.p.A. di Taranto di ritornare in possesso  dei beni dell’impresa e autorizza, nei limiti consentiti dal provvedimento, alla prosecuzione dell’attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi, ferma restando l’applicazione di tutte le disposizioni contenute nel presente decreto.

Non solo, il comma 4 dell’articolo 3 dispone che

Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente  decreto, ai fini del monitoraggio dell’esecuzione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale di cui al comma 2, e’ nominato, per un periodo non superiore a tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell’incarico

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