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Riduzioni contributive per assunzioni, nuova disciplina

 Novità dalla circolare Inps 137/2012 del 12 dicembre: prima di assumere o utilizzare in somministrazione lavoratori ai quali si applicano riduzioni contributive, le aziende operanti sul territorio nazionale con diverse unità produttive dovranno accertarsi che nella loro struttura non esistano già o che siano stati rispettati obblighi di riassunzione o diritti di precedenza alla riassunzione.

Naturalmente, le aziende operanti sul territorio nazionale con diverse unità produttive saranno obbligate ad un controllo più capillare per accertarsi di aver diritto alle riduzioni contributive per assunzioni, in quanto manca un limite territoriale.

L’Inps, in sintesi, intende razionalizzare la disciplina delle riduzioni contributive in base alle diverse situazioni. Pertanto, il datore di lavoro che intende fruire delle riduzioni contributive per un lavoratore non deve violare il diritto di precedenza di un altro ex dipendente, anche in caso di utilizzo del lavoratore in somministrazione. Pertanto, prima di procedere alla nuova assunzione o di utilizzare il lavoratore somministrato, deve accertarsi che altri dipendenti non abbiano diritti di precedenza. In ogni caso, deve dimostrare di aver agito secondo le norme mediante comunicazione scritta.

La circolare indica alcune norme sui diritti di precedenza a favore dei lavoratori. Ad esempio, il datore di lavoro non può fruire delle riduzioni contributive per assunzioni se effettua l’assunzione in base ad un previgente obbligo di legge, contratto collettivo o accordo individuale o mediante il ricorso alla somministrazione.

Per quanto riguarda la somministrazione, l’Inps precisa che, in rapporto all’articolo 21 della legge Biagi, l’utilizzatore deve rimborsare al somministratore i contributi previdenziali effettivamente versati. A conferma che l’utilizzatore fruisce indirettamente delle riduzioni contributive applicabili all’agenzia di somministrazione.

Sempre nell’ambito della somministrazione, in base all’articolo 4, è previsto il superamento del cumulo delle prestazioni lavorative effettuate dallo stesso lavoratore con più utilizzatori. Così le agenzie di somministrazione possono stipulare più contratti agevolati a tempo determinato di 12 mesi con lo stesso lavoratore, durante la fase di mobilità, purché la somministrazione sia effettuata a favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

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