La giurisprudenza ritorna a prendere posizione su un tema particolarmente spinoso, ossia quando esiste l’obbligo contrattuale di indossare la divisa aziendale si ha anche il diritto ad essere retribuiti per il tempo necessario? Per il Tribunale di Milano occorre discriminare le diverse attività, ossia eterodiretta o meno e se l’attività rientra tra le attività eterodiretta spetta al lavoratore il diritto alla retribuzione.
Nella fattispecie e secondo la tipologia contrattuale in essere, il datore di lavoro può obbligare, per via del particolare rapporto di lavoro, i propri dipendenti ad indossare la divisa solo nel luogo di lavoro nonché a timbrare, tanto all’entrata quanto all’uscita, avendo già indossato i relativi indumenti solo all’interno dei locali aziendali. Secondo l’art. 2 del decreto legislativo n. 66/03,deve intendersi per orario di lavoro il periodo in cui il lavoratore è a disposizione del nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Principio, quest’ultimo, recepito anche dalla datore di lavoroComunità Europea, secondo cui deve intendersi orario di lavoro quel periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 1), mentre è periodo di riposo quello che non rientra nell‘orario di lavoro (Direttiva 93/104/CE, art. 2, pt. 2).
In particolare, la Corte di Cassazione ha già sentenziato in passato che ai fini di valutare se il tempo occorrente per indossare la divisa aziendale debba essere retribuito o meno, occorre far riferimento alla disciplina contrattuale specifica: in particolare, ove sia data facoltà al lavoratore di scegliere il tempo e il luogo ove indossare la divisa stessa (anche presso la propria abitazione, prima di recarsi al lavoro) la relativa attività fa parte degli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento dell’attività lavorativa, e come tale non deve essere retribuita, mentre se tale operazione è diretta dal datore di lavoro, che ne disciplina il tempo ed il luogo di esecuzione, rientra nel lavoro effettivo e di conseguenza il tempo ad essa necessario deve essere retribuito (cfr. Cass. n. 19723 del 8.9.2006, conforme Cass. n. 15734 del 21.10.2003).
Per il Tribunale, anche in base alla giurisprudenza di legittimità, il tempo dedicato per indossare e dismettere la divisa aziendale è tempo lavorativo in quanto fin da tale momento la lavoratrice mette a disposizione della società le proprie energie lavorative.
Per quanto concerne la misura del tempo impiegato, il Tribunale ritiene di condividere la prospettazione che quantifica in complessivi 10 minuti al giorno il tempo necessario al dipendente per indossare e dismettere la divisa; d’altra parte anche i testi escussi hanno sostanzialmente confermato che tale è il tempo dal loro mediamente impiegato.