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Sicurezza lavoro e formazione

 Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale l’adeguamento e le linee per la corretta applicazione degli accordi in materia di formazione e sicurezza sul lavoro.

Più dettagliatamente, sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012 è stato pubblicato l’accordo del 25 luglio 2012, approvato in Conferenza Stato-Regioni, in materia di sicurezza sul lavoro e formazione datore di lavoro che intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione.

Considerando il tema nella sua intrinseca importanza, va riconosciuto che l’efficacia di ogni normativa dedicata alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dipende da un’adeguata conoscenza delle esigenze e delle problematiche di tutti coloro che si occupano di sicurezza in ogni ambiente lavorativo dai lavoratori ai datori di lavoro. E i datori di lavoro sono direttamente responsabili dell’organizzazione o dell’azienda in cui i lavoratori prestano la loro attività.

Pertanto i datori di lavoro devono adeguarsi agli obblighi previsti dalla normativa e indicare il programma che la propria azienda deve seguire nell’ambito della prevenzione. Nel caso in cui sia consentito, il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi tipici dell’attività svolta.

Infatti, il percorso formativo e i relativi argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi presenti nell’azienda, aumentando di conseguenza il necessario numero di ore. Quindi, si valuta se integrare il percorso formativo minimo, in base alla valutazione dei rischi e alla mansione svolta.

Come spiegato nelle linee applicative, il datore di lavoro può richiedere la collaborazione per le attività di formazione agli organismi paritetici. Ma prima di avviare un’eventuale collaborazione, il datore di lavoro deve accertarsi che l’ente sia in possesso dei requisiti indispensabili per una collaborazione, tra i quali determinante l’inserimento dell’ente tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale, alle quali aderiscano organizzazioni firmatarie di un contratto collettivo nazionale di lavoro.

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