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Studio e ricongiungimento per il lavoratore straniero

Il lavoratore straniero è impiegato tradizionalmente nel lavoro domestico.

La legge prevede che per il lavoratore straniero domestico si deve applicare lo stesso contratto di lavoro dei lavoratori domestici colf e badanti previsto per il lavoratore italiano.

Il versamento dei contributi previdenziali è trimestrale ed è responsabile il proprio datore di lavoro degli adempimenti relativi poiché deve versare anche la quota a carico del lavoratore.

Il minore straniero presente in Italia ha diritto all’istruzione obbligatoria negli stessi termini del cittadino italiano.

Il legislatore non ha posto limiti o deroghe e prevede per chi soggiorna nel nostro Paese con un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico e protezione sussidiaria o per motivi religiosi la possibilità di iniziare o continuare gli studi.

Non solo, la legge prevede il riconoscimento professionale del titolo di studio in Italia conseguito nel Paese di origine.

L’ordinamento italiano permette ad uno straniero di frequentare l’Università in Italia a patto che presenti domanda di iscrizione presso la rappresentanza italiana del proprio Paese.

Una volta verificati i requisiti è rilasciato il visto di ingresso per motivi di studio dalla stessa rappresentanza italiana all’estero.

Lo straniero ha poi la possibilità di convertire, una volta conseguita il diploma di laurea in Italia, il permesso di soggiorno ottenuto per motivi di studio in motivi di lavoro alla scadenza del permesso di soggiorno.

Non solo, il permesso di soggiorno è concesso anche allo straniero per motivi di ricerca scientifica o per attività di volontariato.

Lo straniero una volta conseguito il permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o un permesso di almeno un anno per lavoro subordinato o autonomo ha la possibilità di chiedere il ricongiungimento familiare.

Il legislatore ha contemplato alcuni requisiti che devono essere rispettati. Così, il ricongiungimento può essere fatto con il coniuge di età non inferiore ai diciotto anni e con figli minori, figli maggiorenni a carico con invalidità totale e genitori a patto che rispettino alcuni limiti posti dal legislatore.

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