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La frazionabilità del congedo straordinario

 Il congedo straordinario è previsto all’articolo 4 della legge 8 marzo  2000 n. 53 e può essere richiesto dai  dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, durante il quale il dipendente conserva il posto di lavoro, conseguendo un’indennità economica, per fornire assistenza  ai coniugi, ai genitori, anche adottivi, ai figli anche adottati, ed ai fratelli o sorelle, portatori di handicap  in condizioni di gravità riconosciuta ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 104/92.

Il congedo si può utilizzare per un periodo massimo di 24 mesi, in modo continuativo o frazionato; in realtà, gli enti previdenziali ammettono il frazionamento fino alla giornata intera, ma  non è ammesso il frazionamento ad ore.

L’Inps, attraverso la circolare n. 64 del 2001, ha ribadito l’ammissibilità del frazionamento a patto che ci sia una reale ripresa del lavoro tra il periodo di assenza ed il successivo; in sostanza, in caso di frazionamento si devono computare anche i giorni non lavorativi e festivi (sabato e domenica) e devono essere inseriti nel limite dei due anni.

La decisione dell’Inps è stata poi ripresa anche dall’Inpdap con la circolare 31/2004 confermando la stessa linea interpretativa.

In particolare, l’Inps ha ribadito che, analogamente alle astensioni facoltative dal lavoro, ai fini della frazionabilità stessa, tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria – perché non vengano computati nel periodo di congedo straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche – l’effettiva ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie.

In effetti, per l’Inps questo non significa che immediatamente dopo un periodo di congedo non possano essere ammessi periodi di ferie cosicché sia necessario continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece che

due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta) cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o permessi).

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