Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che sono state predisposte nuove comunicazioni per accedere alle sovvenzioni per ambulanze e beni strumentali; infatti, il Ministero ha predisposto il modello di domanda per la riassegnazione dei contributi per le annualità 2004-2005.
In effetti, la comunicazione del Ministero arriva a seguito delle sentenze del TAR del Lazio e del Consiglio di Stato passate in giudicato e secondo quanto indicato nel comunicato pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 294 del 18 dicembre 2012.
Il Consiglio di Stato, per la precisione la sesta sezione, attraverso la sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012, ha affermato che la natura giuridica delle
Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali detiene anche la delega alle pari opportunità e, in ragione di questo ruolo, ha deciso finalmente di voltare pagina introducendo il criterio delle quote rosa nei consigli di amministrazione delle società detenute da soggetti pubblici.
Il Consiglio di Stato interviene in merito al Durc con sentenza n. 8 del 4 maggio 2012, in tema di regolarità contributiva nel caso di appalti, ha escluso ogni discrezionalità delle stazioni appaltanti nella valutazione della gravità delle violazioni in materia di contributi previdenziali e assistenziali. In particolare, richiamando la propria precedente giurisprudenza sul punto, è stato ribadito che l’assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma.

Per i cittadini disabili non autosufficienti e ricoverati nelle Residenze Sanitarie Assistenziali, è di certo una vittoria; in effetti, il Consiglio di Stato ha chiuso finalmente una vicenda delicata che vedeva le RSA di molti Comuni italiani calcolare la quota di retta a carico dell’utente ricoverato non solo sulla base del suo reddito, come prevede la legge, ma anche del reddito dei suoi familiari, a cui poi veniva richiesto il pagamento.
Con sentenza del 16 marzo 2011 n. 1608, la V Sezione del Consiglio di Stato afferma che una volta esaurito il periodo di comporto per assenza per malattia e, senza che il lavoratore faccia ulteriore esplicita richiesta di conservazione del posto di lavoro, quest’ultimo può essere licenziato. In effetti, è questo l’iter conclusivo del procedimento amministrativo del Consiglio di Stato in merito alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro da parte dell’Amministrazione comunale di Udine nei confronti di un suo dipendente.