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Dalla Cassazione chiarimenti sulla decorrenza dell’indennità di maternità

 La Corte di Cassazione, attraverso la sentenza n. 21509 del 30 novembre 2012, ha chiarito, anche grazie ad un ricorso al fine di vedersi riconoscere l’indennità di maternità per i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa relativi al parto avvenuto il 6 dicembre 1994, oltre a chiedere la condanna del l’Inps al pagamento di tale prestazione, che qualora la lavoratrice intervenga facendo valere il proprio diritto ai ratei, l’INPS è tenuto al pagamento dell’indennità per tutto il periodo di maternità, considerando che il diritto della madre si prescrive solo in caso di mancata attivazione del procedimento amministrativo.

Le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 5572 del 2012, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto

con riferimento alle prestazioni di previdenza e assistenza, per le quali il r.d.l. n. 1827 del 1935, art. 97, comma 5, prevedeva – e prevede tuttora – che il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione, il decorso della prescrizione, che comincia solo se e quando il diritto può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), è sospeso durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto a norma della L. n. 533 del 1973, art. 7 che stabilisce che la richiesta all’istituto assicuratore di una prestazione di previdenza o assistenza si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della sua presentazione, senza che l’Istituto si sia pronunciato – nonché durante il tempo in cui la domanda è improcedibile (art. 443 c.p.c.) per non essere ancora decorso, in generale, il termine di centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo ovvero, in particolare, per non essere ancora esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa ovvero decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi, come nel caso delle prestazioni previste dalla L. n. 88 del 1989, art. 46 (quale è, nella specie, l’indennità di maternità), che contempla il termine di 90 giorni per il ricorso al comitato provinciale e di ulteriori 90 giorni per la decisione di quest’ultimo

Infatti, la Suprema Corte ha precisato che il termine prescrizionale di un anno previsto dall’art. 15 della Legge n. 1204/191, deve considerarsi a tutti gli effetti sospeso in caso di attivazione del procedimento amministrativo da parte della lavoratrice. A ciò si aggiunge che, ai fini della computabilità nel periodo di sospensione della prescrizione della fase contenziosa, risulta necessario che intervenga ricorso entro il termine di 120 giorni dalla domanda amministrativa, cosa che nel caso concreto di è verificata.

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