La circolare n. 86 del 19 giugno 2012 fa seguito al messaggio n. 20321 del 3 agosto 2010, con il quale sono state date le prime urgenti istruzioni operative ad alcune strutture di sede nella necessità immediata di porre in essere il sostegno al reddito a lavoratori licenziati di aziende del credito, integrandone il contenuto con nuove indicazioni operative. Sono descritti in dettaglio gli aspetti normativi relativi al beneficio, le condizioni di accesso allo stesso e gli adempimenti delle aziende ai fini del finanziamento della prestazione.
Il Fondo prevede l’erogazione ai lavoratori in esubero di un assegno per il sostegno del reddito della durata massima di 24 mesi purché i medesimi si trovino “in condizione di disoccupazione involontaria” e l’assegno in questione operi “ad integrazione del trattamento di disoccupazione di legge”.
La CES, ossia la Confederazione dei sindacati europei, ha messo a punto il Libro Bianco sulle pensioni dove emerge in modo chiaro la posizione dell’intero sindacato europeo; infatti, il Libro Bianco, intitolato come intitolato “Un’agenda dedicata a pensioni adeguate, sicure e sostenibili”, non soddisfa le aspettative sollevate nel titolo.
Ricordiamo che dal 1° aprile 2012 la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi, di disoccupazione ordinaria con i requisiti normali per gli apprendisti sospesi avviene esclusivamente in via telematica.
Il nostro Istituto previdenziale, con la circolare n. 82 del 14 giugno 2012, fornisce le indicazioni relative alla compilazione di elenchi trimestrali di variazione riportanti i riconoscimenti e/o disconoscimenti di giornate lavorative intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco annuale.
Il diritto all’
Il nostro Istituto previdenziale ricorda che con il DL 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, prevede che le pensioni ai superstiti con decorrenza dal 1° gennaio 2012 siano soggette ad una riduzione dell’aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il matrimonio sia stato contratto dal dante causa ad un’età superiore a 70 anni, con una differenza di età tra i coniugi superiore a 20 anni, ed il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La riduzione è del 10% per ogni anno di matrimonio con il dante causa mancante rispetto al numero di dieci, ma la decurtazione non è applicata qualora siano presenti figli minori, studenti o inabili.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012 denominata “Istituzione delle causali contributo “CADD” e “SADD” per il versamento, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero”, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.
Il nostro Istituto previdenziale di riferimento ha emesso un nuovo messaggio che mira a dare un contributo concreto alla persone colpite dal sisma 2012 nella Regione Emilia Romagna.
Il lavoratore con contratto a progetto deve essere in possesso dei requisiti di accredito contributi rilevabili nel proprio estratto conto previdenziale.
Il lavoratore a progetto ha diritto all’indennità una tantum per disoccupazione se è in possesso di un reddito percepito nell’anno precedente l’anno di riferimento, ovvero l’anno in cui è finito il rapporto di lavoro. Il reddito deve essere compreso tra i 5.000 e i 20.000 euro.
Intanto ricordiamo che ”
In arrivo avvisi bonari per cercare di regolarizzare la contribuzione dovuta per il lavoro domestico. L’iniziativa parte dall’Inps, il nostro Istituto previdenziale di riferimento, dal mese di febbraio e consiste di una serie di avvisi postali inviati ai datori di lavoro domestico attivati dal 2009, rispetto a cui sono state verificate anomalie circa i versamenti dei contributi dovuti.