Acconto Irpef più leggero

 Novità per i tutti i contribuenti ma in particolare per i lavoratori e i pensionati che potranno contare sulla riduzione degli acconti di novembre per la tassazione diretta, ossia l’acconto Irpef. In effetti, il Dipartimento delle Politiche fiscali, comunicando che con la firma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 21 novembre 2011, si riduce di 17 punti percentuali l’acconto d’imposta sulle persone fisiche da versare entro mercoledì 30 novembre, quale acconto su quanto dovuto per l’anno d’imposta 2011.

Il comunicato precisa che

Di conseguenza l’acconto Irpef dovuto entro mercoledì 30 novembre ammonterà all’82% anziché al 99%. La differenza sarà versata a giugno del 2012. Ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell’acconto nella misura del 99% spetta un credito d’imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24 (articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241)

Pensioni, il contributo di perequazione

 La scorsa manovra finanziaria aveva previsto il contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici, così come prevedeva l’articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 164 del 16 luglio 2011).

In questi giorni, in attuazione delle disposizioni contenute, il Casellario dei pensionati ha provveduto all’elaborazione dei dati e alla comunicazione del contributo di perequazione da applicare nei confronti dei soggetti con trattamenti pensionistici complessivi superiori a 90.000 euro lordi annui.

Ministero del lavoro, pronta la relazione per il “cinque per mille”

La Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di rendere noti i dati relativi ai contributi del 5 per mille liquidati in riferimento alle situazioni di credito maturate negli anni 2008 e 2009.

In particolare, nella nota in oggetto, si sottolinea che, per l’anno 2008 è stato liquidato il 99,26% delle somme impegnate, mentre per l’anno 2009 la percentuale ammonta al 89,9%, tenendo però conto che si è ancora in attesa degli elenchi dell’Agenzia delle Entrate comprensivi, tra l’altro, dei soggetti inizialmente esclusi dal beneficio e riammessi in seguito.

La fiscalità di vantaggio per i giovani e per i lavoratori in mobilità

 La manovra correttiva di luglio 2011 ha introdotto un particolare regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. In effetti, all’articolo 27 del decreto 98/2011 al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi.

Per questo motivo, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime di cui all’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applica, per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro successivi, esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione e che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007. L’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali prevista dal comma 105 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al 5 per cento.

Inpdap, contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici

L’Inpdap ha emesso la sua nuova nota operativa, la n. 30 dello scorso 12 agosto 2011, dove ha posto in evidenza alcune importanti novità. In effetti, l’ente previdenziale della pubblica amministrazione ha evidenziato che la legge n. 148/2011 (articolo 2, comma 1) ha reintrodotto, dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Ricordiamo che nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modificazioni, il decreto leggge dello scorso 13 agosto 2011, n. 138. La legge è entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (17 settembre 2011).

Inail, l’assegno di incollocabilità

L’assegno di incollocabilità è attribuito dall’Inail e identifica una prestazione di natura economica non soggetta alla tassazione dell’imposta sui redditi, ovvero l’Irpef o l’Ire. Per ottenere l’assegno è necessario possedere diversi requisiti tra cui un’età anagrafica non superiore ai 65 anni e l’impossibilità ad essere collocato in qualsiasi settore lavorativo attravero diverse verifiche.

Non solo, per il nostro ordinamento è nche necessario possedere un grado di inabilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, non inferiore al 34% riconosciuto dall’INAIL secondo le tabelle allegate al Testo Unico, per eventi verificatisi fino al 31 dicembre 2006 o un grado di menomazione dell’integrità psicofisica – danno biologico – superiore al 20% riconosciuto secondo le tabelle allegate all’art. 13 del D.Lgs. 38/2000, per eventi verificatisi dal 1° gennaio 2007.

Inpdap, agosto è il tempo dei conguagli

L’Inpdap ricorda che le somme a credito o a debito, risultanti dal prospetto del modello 730, saranno rimborsate o recuperate sulla pensione del mese di agosto.

Non solo, allo scopo di non incidere  molto sul rateo pensionistico, l’Inpdap assicura la rateizzazione automatica con clausola di salvaguardia. In effetti, per i pensionati che non hanno già scelto la rateizzazione in sede di Modello 730, l’Istituto anche per il 2011 ha disposto la rateizzazione automatica – con conseguente applicazione della clausola di salvaguardia – per garantire almeno una parte di pensione a coloro che, nell’applicazione del conguaglio da 730/2011, risultano avere una situazione debitoria significativa.

Manovra bis 2011, il contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà è stato previsto dall’articolo 2 del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 denominato come “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” ed è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea così come fissati dal ministro Giulio Tremonti.

Il contributo di solidarietà sarà in vigore a decorrere dal 2011 e fino al 2013, in deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sul reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. In base al contenuto della manovra bis 2011, il contributo di solidarietà si applica sugli importi superiori a 90.000 euro lordi  annui per una percentuale de 5 per cento sulla parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Manovra 2011, torna l’IRPEF sulla prima casa

… ma non dovevamo vederci più? In effetti, la manovra fiscale 2011 ha ripristinato, con decorrenza 2014, l’Irpef sulla prima casa con il taglio delle agevolazioni fiscali eliminando la cosiddetta no tax area sugli immobili e, secondo alcune valutazioni del giornale “La Repubblica” per una casa di 80 metri quadri si pagheranno da 50 a 90 euro a firma di Roberto Petrini.

Infatti, la manovra ha stabilito che i vigenti “regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale” (le cosiddette agevolazioni fiscali, articolo 40, comma 1) verranno ridotte del 5% per l’anno 2013 e del 20% a decorrere dall’anno 2014, al fine di garantire un recupero di gettito non inferiore a 4 miliardi di euro nel 2013 e di 20 miliardi nel 2014.

L’Irpef e gli oneri degli assegni per le attività di ricerca

 I redditi percepiti per le collaborazioni svolte per le attività di ricerca danno luogo a contributi previdenziali trattenuti e versati all’Inps dall’ente di ricerca. Questa considerazione implica alcune cose, ad esempio, il familiare, ovvero il titolare dell’assegno di ricerca per l’esiguità dei redditi percepiti è fiscalmente a carico di un componente del nucleo familiare sia questo padre o madre, può dedurre questi contributi?

La materia è disciplinata dall’articolo 51 della legge n. 449 del 1997. Questa norma prevede per i titolari di assegni di ricerca l’esenzione ai fini dell’imposta sui redditi e l’iscrizione alla Gestione separata INPS, così come prevede l’articolo 2 della legge 8 agosto 1995 n. 335.

Scadenze tassazione per i redditi da lavoro relativi al mese di giugno 2011

 Allo scopo di offrire tutte le necessarie informazioni vogliamo, attraverso questo post, mettere in evidenza i diversi adempimenti previsti per il mese di giugno 2011 per i soggetti non titolari di partita IVA, ossia lavoratori dipendenti, pensionati, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori occasionali.

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate è stata prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999 ed ha assunto la piena operatività dal 1 gennaio 2001. L’agenzia delle Entrate ha un proprio statuto e regolamento che fissa i suoi principi operativi ed è retto da appositi organi direttivi.

Irpef, la detrazione dei dispositivi medici

È difficile fare un elenco preciso dei dispositivi medici che possono essere messi in detrazione dalla dichiarazione dei redditi; in effetti, come la stessa Agenzia delle Entrate ha più volte ribadito, non esiste un elenco esaustivo ufficialmente riconosciuto come tale, ma, in realtà, per conoscere i diversi dispostiti medici detraibili sia il Ministero della Salute sia  la stessa Agenzia delle Entrate hanno sempre ribadito che rientrano in questa fattispecie tutti quei prodotti, apparecchiature o strumentazioni che possono essere ricondotti nella definizione suo tempo data dai decreti legislativi n. 507/92, n. 46/97 e n. 332/00.

Scadenze fiscali, proroga dei termini

Importanti novità in tema di proroghe dei termini in fatto di scadenze fiscali; in effetti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.111 del 14 maggio 2011 – intitolato come differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonché dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999 n. 64 relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011 – si è deciso di prorogare alcune scadenze fiscali previste per i redditi da lavoro.

Agenzia delle entrate, chiarimenti sulla consegna del modello 730

 L’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcune questioni in merito alla presentazione della dichiarazione del modello 730 al sostituto d’imposta. Secondo le indicazioni il lavoratore che si avvale dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta, datore di lavoro, deve presentare entro il mese di aprile 2011 il modello 730/2011, debitamente compilato e sottoscritto.

A riguardo è necessario ricordare che devono essere indicati anche i redditi erogati e gli eventuali acconti trattenuti dallo stesso sostituto. Il lavoratore deve anche consegnare il modello 730-1 per la scelta della destinazione dell’8 per mille dell’Irpef e del 5 per mille dell’Irpef, anche se non compilato, nell’apposita busta chiusa.

Con riferimento alle modalità di presentazione si rileva che il decreto n. 164 del 1999 non prevede che la dichiarazione presentata dal sostituito debba essere necessariamente redatta su stampato cartaceo.