Cassazione, l’accredito figurativo per i lavoratori dell’amianto

 Importante novità in fatto di calcolo del periodo di computo per il prepensionamento dei lavoratori infortunati in seguito all’uso e all’esposizione con l’amianto.

La Corte di Cassazione chiarisce alcuni punti in merito all’annosa questione dell’accredito dei contributi figurativi utili al riconoscimento della pensione per i lavoratori del settore amianto.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 6031 del 15 marzo del 2011, ha stabilito un’importante principio, ossia l’accredito dei contributi figurativi per il prepensionamento a beneficio del lavoratore infortunato in seguito all’esposizione con l’amianto è ammissibile soltanto nei limiti del raggiungimento dei requisiti per la pensione.

La Suprema Corte, fermo restando il diritto al pensionamento anticipato per i lavoratori soggetti a prolungata esposizione all’amianto così come stabilisce il decreto legge n. 185/1994, ha posto in evidenza che non è ammissibile determinare il periodo complessivo di contribuzione ai fini pensionistici, superiore ai trentacinque anni, il minimo previsto per l’accesso al trattamento della pensione di anzianità.

Collocamento obbligatorio, modifiche per le aziende del settore minerario

 L’articolo 2, comma 12-quater, della Legge n. 10/2011, ovvero decreto Milleproroghe, ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del collocamento obbligatorio legge 12 marzo 1999 n. 68, riferite ai datori di lavoro che operano nel settore minerario.

In effetti, in base al recente decreto Milleproroghe sono state apportate modifiche, limitatamente per il settore minerario, nei termini previsti dall’articolo 9, comma 1, ovvero nella parte dove i datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati all’assunzione dei lavoratori disabili, nella nuova formulazione il termine viene elevato a novanta giorni per i datori di lavoro del settore minerario.

Lavori usuranti, la bozza del governo

 Giuliano Cazzola interviene a proposito sullo schema di decreto legislativo predisposto dal governo in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavori usuranti).

Come ricorda l’On. Cazzola lo schema di decreto legislativo in esame è volto a dare attuazione alla delega attraverso la quale, in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, viene concesso a specifiche categorie di lavoratori dipendenti, impegnati nelle cosiddette attività usuranti, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori rispetto a quelli richiesti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Per prima cosa la bozza del governo individua i destinatari dei benefici, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a 35 anni ed il regime vigente di decorrenza del pensionamento.

Lavoro usurante, le mansioni notturne e la linea catena

Il disposto contenuto nella legge 247/2007 insieme al decreto 66/2003 precisano che rientrano nella categoria dei lavoratori notturni quei lavoratori che possano far valere, nell’arco temporale di riferimento, una permanenza minima.

A questo proposito, secondo le disposizioni legislative, è lavoratore notturno chi svolge la sua attività lavorativa per un minimo di 80 giorni lavorativi annui, il limite che deve essere riproporzionato per i contratti a tempo parziale. Non solo, il legislatore definisce come periodo notturno un arco temporale di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.

La legge 247/2007 chiarisce, da un punto di vista normativo, anche il significato della linea catena, ovvero i lavoratori che, all’interno di un processo produttivo in serie – contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni – svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità.

L’attuale normativa sulle mansioni particolarmente usuranti

Proprio in questo periodo è all’ordine del giorno un decreto proposto dal governo che intende fare finalmente chiarezza, oltre a definire regole certe, sull’annosa questione del lavoro usurante e delle regole previdenziali associate.

A questo proposito possiamo ricordare che, in base alla legge n. 247 del 2007, esistono diversi profili di lavoro definito come usurante, decreto 19 maggio 1999. In effetti, si parte dalla figura della mansione particolarmente usurante fino a quella del dipendente notturno, dal lavoratore impiegato nella linea cosiddetta catena per arrivare ai conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Secondo l’attuale normativa, ai fini dell’individuazione delle mansioni particolarmente usuranti e della determinazione delle aliquote contributive da definire secondo criteri attuariali riferiti all’anticipo dell’età pensionabile e finalizzate alla copertura dei conseguenti oneri, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale devono individuare le mansioni e determinare le aliquote contributive secondo diverse considerazioni, ovvero l’attesa di vita al compimento dell’età pensionabile, della prevalenza della mansione usurante, la mancanza di possibilità di prevenzione, della loro compatibilità fisicopsichica in funzione dell’età, l’elevata frequenza degli infortuni, l’età media della pensione di invalidità, il profilo ergonomico e l’esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici individuati secondo la normativa di prevenzione vigente.

Governo, in arrivo il decreto sui lavori usuranti

Lo scorso 28 gennaio il governo aveva inviato alle parti sociali lo schema del nuovo decreto che intende finalmente risolvere l’annosa questione sui lavori usuranti, così come definito dalla delega presente sul Collegato lavoro.

In base al testo avranno la possibilità di chiedere l’accesso alla pensione anticipata i lavoratori che erano già identificati dal decreto Salvi del 1999, o almeno secondo l’agenzia di stampa Ansa, i lavoratori che svolgono lavoro notturno, quelli che prestano la loro attività alla linea catena e i conducenti di veicoli con capienza non inferiore ai nove posti.

Per la precisione, sempre secondo l’Ansa, avranno questa possibilità i lavoratori che fanno almeno 64 notti con i requisiti maturati dal luglio 2009, 78 per chi li ha maturati tra il 2008 e la prima metà del 2009.

Lavori usuranti, pronto lo schema del decreto

Con un certo anticipo il Consiglio dei ministri ha deciso di sottoporre alle parti sociali uno schema di decreto legislativo che regola l’accesso al pensionamento anticipato.

Risultano interessati i lavoratori con mansioni particolarmente faticose o usuranti.

Nel testo sono individuati come usuranti, fra gli altri, i lavori in gallerie, cave e miniere, in cassoni ad aria compressa, in spazi sottomarini, quelli eseguiti ad alte temperature, in spazi ristretti, per asportazione dell’amianto, nonché alcuni lavori notturni o quelli delle cosiddette linee catena e le attività di conduzione di determinati veicoli di trasporto collettivo.

Il testo è ora sottoposto al vaglio delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e, per intanto, è stato anche trasmesso alla Conferenza Stato-Regioni ed alle Commissioni parlamentari competenti.