Contratti di lavoro: un anno e mezzo per il rinnovo

 I lavoratori dipendenti per ottenere il rinnovo del contratto scaduto attendono in Italia un tempo medio pari a ben 18,3 mesi. A rilevarlo è stato l’Istat, Istituto Nazionale di Statistica, in accordo con il Rapporto dello scorso mese di giugno sulle “Retribuzioni contrattuali“. In particolare, al 30 giugno scorso in Italia c’era il 33,6% del totale dei lavoratori dipendenti che risultava essere ancora in attesa del rinnovo del contratto; trattasi di una percentuale molto elevata che conferma come nel nostro Paese spesso per chiudere i rinnovi contrattuali i tempi siano particolarmente lunghi anche in ragione di forti scostamenti che sussistono tra le pretese dei lavoratori, attraverso i Sindacati, e le condizioni fissate invece dalla controparte.

Riscatto laurea: fan page Inps su Facebook

 L’Inps, Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, sbarca ufficialmente sul social network Facebook, e lo fa attraverso l’apertura di una pagina tematica su un argomento che riguarda i giovani, quello relativo al riscatto della laurea. A darne notizia nella giornata di ieri, martedì 24 maggio 2011, è stato proprio l’Inps nel sottolineare come il nuovo canale aperto miri ad un rafforzamento della condivisione della conoscenza e chiaramente anche a raggiungere l’universo Facebook composto in prevalenza da giovani. Al riguardo l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale ha ricordato come rispetto al passato oggi il riscatto della laurea sia più semplice visto che viene data la possibilità di farlo anche a chi non ha ancora trovato un’occupazione. E con la disoccupazione giovanile al 30% circa in Italia di sicuro sono tanti i laureati che si trovano in questa condizione.

La festa del 17 marzo, i lavoratori non sorridono

Il governo, lo avevamo già scritto, ha precisato che per evitare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private per il solo anno 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Occorre però fare alcune precisazioni: il prossimo 17 marzo non è festivo ai sensi dell’articolo 5 della legge che disciplina il trattamento economico da riservare alle festività, e per questa ragione il prossimo 17 marzo è sì una giornata festiva ma senza diritto alla retribuzione.

Il governo e la festa nazionale del 17 marzo 2011

Il governo ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2011, il Decreto Legge 22 febbraio 2011 n. 5 con il quale, limitatamente all’anno 2011, considera festivo il giorno 17 marzo 2011.

Il Consiglio dei Ministri, rispetto alla seduta del 28 gennaio del 2011 dove aveva precisato gli effetti civili che derivavano dalla predetta festività, in particolare era stato comunicato

Poiché tale qualificazione comporta l’implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive, il Consiglio ha ritenuto obbligatorio di conseguenza (e solo per quest’anno) estendere alla giornata del 17.3.2011 le regole in materia di orario festivo, limitazioni su determinati atti giuridici, disciplina che regola l’imbandieramento, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza

Ministero del lavoro, la genuinità negli appalti

Il Ministero del lavoro è intervenuto nella delicata normativa che regola l’appalto e il subappalto, in modo particolare chiarendo alcune disposizioni.

Il Ministero,  tenendo conto del ricorso sempre più frequente di questo strumento di lavoro attraverso processi di esternalizzazione e della complessità intrinseca della legislazione e delle fonti di riferimento in materia, ha deciso, con la circolare n. 5 dell’11 febbraio 2011, di effettuare una ricognizione delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel ricorrere all’appalto e ha voluto fornire indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione.

Il ministero interviene chiarendo i criteri che occorre tenere presente per qualificare come genuino un appalto oltre agli obblighi di carattere retributivo connessi all’utilizzazione dell’istituto e fino ad arrivare al valore degli appalti e i criteri di scelta dei contraenti.

La retribuzione dei giorni festivi

 Le giornate festive (oltre alla domenica) sono determinate dalla legge (L. 27 maggio 1949 n° 260 modificata dalla L. 31 marzo 1954 n° 90). I giorni festivi hanno come finalità la soddisfazione del bisogno del lavoratore di  partecipare alla vita sociale, familiare e religiosa.

Inoltre, vi è l’esigenza di garantire al lavoratore un’occasione per ripristinare le proprie energie sia fisiche che psichiche spese durante l’attività lavorativa.

La malattia e il dipendente pubblico

Il dipendente di un’amministrazione pubblica iscritto all’Inpdap ha una disciplina propria in fatto di trattamento economico che si differenzia dall’iscritto all’Inps, il maggiore istituto previdenziale italiano per i dipendenti del settore privato.

Secondo le disposizioni dell’Inpdap, un lavoratore assente per malattia per i primi dieci giorni ha diritto a percepire il trattamento economico fondamentale con l’esclusione delle voci accessorie.

In pratica, rientrano tra le voci fondamentali lo stipendio tabellare, la tredicesima, le voci della retribuzione a titolo individuale di anzianità e il cosiddetto emolumento ad personam, ovvero ogni indennità o emolumento che hanno carattere fisso e continuativo.

In arrivo la doppia festa con la paga doppia?

Il prossimo 17 marzo è stato dichiarato festa nazionale per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, al contrario il 25 aprile coinciderà con la festività del lunedì dell’Angelo,ovvero con la pasquetta.

Da una parte i lavoratori stanno un giorno in più a casa e dall’altra è acceso il dibattito su come si dovrà interpretare la doppia festività ai fini retributivi.

In effetti, il governo ha deliberato che il giorno 17 marzo, solo per l’anno in corso, sarà considerato festa nazionale, articolo 7 del decreto n. 64 del 2010 convertito nella legge n. 100 del 2010.

Il governo ha così deciso di estendere per il 17 marzo 2011 le regole già in vigore che disciplinano la materia di orario festivo con il conseguente trattamento economico che dovrà essere corrisposto ai lavoratori dipendenti.

Non solo, il governo ha stabilito anche le sanzioni amministrative in caso della sua inosservanza.

Busta paga più pesante con la prossima dichiarazione dei redditi

Con la dichiarazione dei redditi del 2011 un lavoratore dipendente ha la possibilità di recuperare una parte delle tasse versate; in effetti, se ha percepito negli anni 2008 e 2009 compensi per prestazione di lavoro notturno e straordinario può, con la prossima dichiarazione, far valere una tassazione più favorevole del 10% in luogo dell’aliquota di riferimento.

Il lavoratore troverà tutti i dati utili nel modello CUD 2011 ai punti 97 e 99.

L’imposta sostitutiva è applicabile nel caso di indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base ad un orario su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa.

Inps, chiarimenti sul congedo straordinario

Il maggiore istituto previdenziale ha deciso si diffondere un messaggio allo scopo di fornire ulteriori chiarimenti in merito al congedo straordinario, ex articolo 42, comma 5, del decreto n. 151/2001.

In effetti, secondo il messaggio n. 31250 del 10 dicembre 2010, l’istituto previdenziale intende fornire ulteriori delucidazioni in merito al congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del decreto indicato e l’ente competente all’erogazione dell’indennità.

Si ricorda che l’ex articolo 42 prevede che la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.

Inps, chiarimenti sulla retribuzione minimale

L’istituto previdenziale, con la circolare n. 150 del 25 novembre del 2010, ha fornito alcuni c chiarimenti in merito alla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola.

La circolare dell’Inps tenta di chiarire alcuni dubbi riportati nella circolare n. 52 del 6 marzo 2007 riguardo alla retribuzione minimale per l’anno 2007, da applicare anche nel computo dell’indennità di disoccupazione agricola.

L’istituto previdenziale tenta in questo modo di intevenire per cercare di chiarire alcuni aspetti che stanno provocando un aumento del contenzioso, giuridiziario e amministrativo, sulla retribuzione minimale applicata nel calcolo della disoccupazione agricola e per fornire supporto all’istruttoria dei ricorsi e delle cause in corso.